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documenti | 101 |
le1, che nelle loro valigie non sieno alcune cose d’altre persone che di Catelani o vero suditi de re di Ragona. Et se el contrario si trovasse, servisi el modo et el ordine che parla della cabella frodata. E sieno tenuti di pagare questo, so la detta kabella frodassero.
Anco, che se alcuni mercatanti katelani o subditi de re di Ragona comprassero grano o biado o altra victuaglia di fuore del contado distretto di Siena; et esso grano et biada o vectuaglia portaranno per lo contado et distrecto di Siena; che sia licito a loro et a ciascheuno di loro el detto grano et biado et vectuaglia trare et potere fare trare per lo porto di Talamone a ogni loro volontà, pagando la kabella; cioè di ciascheuno moggio di grano quindici soldi di denari; e dell’altre vectuaglie secondo e’ capitoli et patti di sopra dichiarati, e secondo e’patti fatti e composti fra ’l Comune di Siena e ’l Comune di Fiorenza per l’uso del porto di Talamone; cioè la metà delle kabelle, sì come di sopra si contiene e dichiarato ène. Questo sempre inteso e dichiarato, che ’l Comune di Siena e suoi ufficiali possino le dette tasche e sacha fare suggiellare del detto grano e biado quando entrassero nel contado di Siena; e dissuggellare non sì debbano se prima non saranno fuore della città o contado di Siena, nè aperire le dette sache o tasche in alcuno modo, acciò che altro grano o biado d’altre persone non si traesse per quello modo fuore del contado e distretto di Siena. E grandi cautele opportune per gli ufficiali del Comune di Siena sopra a ciò si debbano osservare.
Anco, che se alcuno navilio de’detti Katelani, sì come navi, panfani e altri navigli co’ remi, o altri2 navi o navilii, venissero o saranno intra el porto di Talamone, o vero nel distrecto di maremma di Siena, e altri navigli di nimici o vero gente d’arme volessero essi navilii o navi danniflcare, che sieno soccorsi da’ luoghi, castelli ville che più vicini et proximani saranno del contado di Siena o suo distrecto con ogni sollecitudine, e meglio et più velocemente che si potrà.
Anco, che se avenisse (che Dio cessi) che alcuno navilio o naviglio di qualunque natione o contrade si fusse, che portassero mercantie di Catelani, o Catelani fussero quelli e’ quali portassero le dette mercantie, e avessero fortuna en tale modo che rompessero in mare intra porto di Talamone, o da costa o da piaggia o vero in altro luogo della maremma di Siena per cagione di tempesta di mare o per altra sciagura; che ogni altro navilio el quale fusse presso, o gente che fusse nel porto di Talamone, sieno tenuti a socorrare tale