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documenti 99

Comune di Siena predetto provedere di tanti carri et altre arnesi da portare chelle mercantie e cose de’ detti vetturali o mercatanti catelani, si [che si] possano mandare o portare sollicitamente da uno loco a un altro tutte et ciascheune loro mercantie e cose per le dette strade.

Ancora, ogni e ciascheuno mercatante catelano o di loro famiglia e fattori possino e a loro sia licito lavare e lavare fare ogni e ciascheune lane, panni, boldroni nell’acque e lavatoi del Comune di Siena et in ciascheune acque existenti nel distrecto di Siena, acte a potervi lavare; et in ciascheuno lavatoio o dificio existonte nella città, contado e distrecto di Siena, o vero che per lo tempo avenire fusse per aequa da lavare, senza alcuna kabella pagare e’ detti mercatanti, se non come al presente si paga per li cittadini di Siena non lanaiuoli.

Ancora, che mentre che staranno e’ detti mercatanti catelani nella città, contado o distretto di Siena non si possa a loro o vero alcuno di loro penare alcuna prestanza o dazio o alcuna altra graveza reale o personale; e non si possano costregniare d’andare in alcuna oste o cavalcata del Comune di Siena; ma da ogni prestanza, dazio et di ciascheuna imposta sieno liberi et esenti.

Ancora, che per lo Comune di Siena o vero suo ufficiale non si possano pónare nella detta città, contado o distretto di Siena a’ detti mercatanti catelani, stanti nella detta città, usanti tali mercatanti el porto di Talamone, alcune kabelle o gravezze; et alcuno cittadino o del contado o alcuno forestiere, el quale comprasse mercantie et cose da’ detti Catelani, se non come al presente si paga et usato è di pagare di cotali mercantie. Salvo ed excepto che, se per lo Comune di Siena si movessero et s’acrescessero tutte le kabelle del Comune di Siena, e allora e in quello caso sia licito ancora tali kabelle crésciare come l’altre kabelle, e in quello modo e in quella forma, come e quale si crescono l’altre kabelle, e none altrimenti nè per altro modo.

Anco, che se avenisse (la quale cosa Edio cessi) che alcuni mercatanti catelani o vero alcuni altri suditi o sugetti di misser lo re di Ragona, vendessero mercie o mercantie, o ricevessero dette vero scritte, o vero acomandassero moneta o pecunia ad alcuno cittadino della città di Siena, o vero ad alcuno altro estraneo o forestiere i’ ne la città di Siena, e quella cotale persona venisse meno o si cessasse nel pagamento; che per lo Comune di Siena o vero per suo uflìciale sia fatta ragione et giustitia a tale vendente o acomandante, o vero a colui el quale tali dette o scritte avesse ricevute centra a colui che non volesse pagare et de’ beni suoi realmente e personalmente; sì che el tale creditore