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98 i porti della maremma senese

el detto pane biscotto, e che niuno possa véndare o dare a loro altro pane enfine a tanto che none avaranno comperato tale pane biscotto. E in quanto e’ detti patroni o marinari non levassero o non comprassero el detto pane biscotto, in quello caso, finiti e’ detti quattro mesi, e’ detti mercatanti catalani siano tenuti di comprare el detto pane biscotto da quello ufficiale el quale terrà per lo Comune di Siena el detto pane nella terra di Talamone; et esso tale ufficiale el debba véndare a’ detti per giusto e ragionevole prezzo. E possano e’ detti Catelani el detto pane biscotto così comprato per loro, mandare o fare mandare per navigli; et esso pane potere tenere nello castello et terra di Talamone, come sarà di loro piacere e volontà.

Anco, che ’l Comune di Siena sia tenuto e debba provedere sì et in tale modo, che nel fiume dello Ombrone presso a Grosseto stia et si tenga una nave per passare e’ mercatanti colle loro persone e cose de’ detti mercatanti catelani; apresso al quale fiume stieno persone abili et atte a sapere passare e’ detti mercatanti colle loro mercantie e cose per lo detto flume dall’uno lato e l’altro colla detta nave. E’ quali nauchieri si possano fare pagare da’ detti mercatanti comodamente et convenientemente, cioè prendendo loro mercede et salarli sì come si contiene nelli capitoli et conventioni fatte tra e’ Fiorentini et el Comune di Siena; e’ quali capitoli et conventioni si fecero per lo uso del porto di Talamone; e che le tali persone le quali staranno al fiume dello Ombrone presso a Grosseto, sieno tenute di passare ciascheuna persona la quale vorrà passare per lo detto tìume e ciascheuna mercantia et animali e cose de’ detti Catelani, e’ quali volessero passare per lo detto fiume, ricevendo salarli et mercede delle cose delle quali di sopra si fa mentione, e none per altro modo, cioè:


Per ciascheuna bestia carica e per ciascheuno uomo a cavallo con valigia e bisaccie, otto denari, viij d.
Per ciascheuno uomo a piede, quattro denari; excetto vecturale o vecturali e’ quali passassero con bestie, e’quali non sieno tenuti di pagare alcuna cosa, se non per bestie cariche et per loro some, iiij d.

Ancora che ’l Comune di Siena sia tenuto e deba a le sue spese fare aconciare e mantenere tutte le vie e strade et camino per lo quale si passa et si va dalla città di Siena a la terra et castello di Talamone, così per li carri come per vetturali et altre persone; sì et in tale modo che e’ carri e le bestie et le persone possino andare et tornare per le dette vie e strade. E sia tenuto el