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96 | i porti della maremma senese |
governare et reduchi a buone et sicure fortezze per cagione di tali gente d’arme o compagnie predette. Questo sempre en-teso e dichiarato nello inprincipio, nei mezzo e na la1 line di questo capitolo, che della pecunia la quale a’ sopradettl mercatanti catelani o suditi di misser lo re di Ragona fusse tolta o robbata o efforzata nella città di Siena o vero suoi borghi, che in quello caso el Comune di Siena non sia tenuto a la menda della detta pecunia. E se avenisse che a’ detti Catelani o suditi de re di Ragona fusse tolte o robbate mercantie o cose nella città di Siena o suoi borghi, le quali cose non fussero in pecunia coniata; che allora in quello modo et forma si come di sopra si contiene, si debba fare la menda per lo Comune di Siena, come se i’ nel contado et distrecto di Siena fussero state robbate.
Ancora, che ’l Comune di Siena sia tenuto a fare aconciare a le sue spese e mantenere bene acto e bene aconcio el ponte di legname el quale è apresso al porto ’di Talamone, e quello crésciaro e crosciare fare, intanto che dal fondo del mare enfine a la sommità dell’acqua la quale è sotto la stremìtà del ponte verso el mare, sia distanza ed alteza di dodici2 palmi; et intendasi i’ ne l’acqua profonda xij palmi. Sì veramente che per lo detto ponte escaricare e caricare navilia di mercantie e cose che extratte fussero di navi, vi si possano sopra al detto ponte caricare e scaricare, le quali fussero nelli altri navilii del detto porto. E anco che sopra ul detto ponte si possano escaricare mercantie e cose le quali al detto ponte si recassero. E chiunque sopra al detto ponte ponarà o scaricherà, o vero nel detto porto di Talamone e’ vendarà o permutare o vero alienarà alcune cose o mercantie, paghi la kabella debita. Et se tali mercantie o cose si mectessero d’uno legnio o vero navilio in un altro, non scaricando sopra al detto ponte di Talamone, e non vendendo e none alienando e non permutando, non sia tenuto quello cotale pagare alcuna cabella.
Ancora, acciò che le mercantie e l’altre cose de’ detti mercatanti et delli altri e’ quali recheranno o faranno conduciare al detto porto di Talamone, si possine salvare e conservare e guardare, el Comune di Siena sia tenuto a le sue spese aparechiare a’ detti mercatanti catelani e loro famiglia e servidori la casa o vero fondaco del detto Comune di Siena, posto nella terra di Talamone a uso e per uso delle dette mercantie et cose, le quali si recaranno faranno conduciare per li detti mercatanti per tutto el tempo el quale e’ detti mercatanti catelani us iranno el porto di Talamone;