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i porti della maremma senese |
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Questo sempre inteso e dichiarato, che quanto al pagamento delle soprascritte cabelle, per le some nominate s’intenda soma che fusse di peso di cinquecento libre, le quali si recassero o per muli o cavagli al modo consueto che s’usa di portare. E se le dette some si portassero per asino, paghi et pagare sia tenuto quello cotale le due terze parti della cabella la quale si paga per la soma, la quale reca il mulo o vero cavallo di cinquecento libre a peso. Et se la soma sarà di diverse cose, et sarà di maggiore o di minore peso, della quale si dovesse tòllare maggiore o minore cabella, pagare si debba per rata contingente, come parrà convenirsi.
Delle bestie le quali di qualunque parte venissero di fuore dal contado et distrecto di Siena, si mectaranno o si conduciaranno nella città, contado et distrecto di Siena; e della detta città, contado distretto di Siena si trarranno, secondo la forma de’ capitoli fatti e composti intra el Comune di Siena et e’ Fiorentini, e’ quali parlano di questa materia della extrazione e missione di tali et infrascritte cose, quando si traessero e mectessero; e anco quando solamente si mectessero, e anco quando solamente si traessero, o vero per lo méctare o vero per lo trare; le cabelle le quali si dovessero pagare e le infrascritte sono esse:
E in prima, per ciascheduna bestia bovina o bufalina, sei denari,
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vj d.
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Per ciascheuno porco grasso da macellare, sei denari,
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vj d.
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Per ciascheuno portello temporile, tre denari,
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iij d.
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Per ciascheuna bestia minuta, cioè capra, becho o pecora, castrone o montone, e di simili bestie
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iij d.
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E se avenisse che e’ tali mercatanti catelani volessero trare le dette bestie di fuore della città, contado o distrecto di Siena o vero d’essi, le quali bestie fussero state comprate d’alcuno cittadino o contadino o del distrecto di Siena, o altrimenti state acquistate nella città o contado di Siena; che allora in quello caso allora a tali mercatanti né a veruno d’essi sia licito né debba tali bestie trare o fare trare fuore della città, contado e distrecto di Siena senza expressa licentia et pulizia de’ signori difensori e capitano del popolo della città di Siena, e pagata prima la infrascritta kabella, cioè:
Per ciascheuna bestia bovina o vero bufalina, due soldi et sei denari,
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ij s., vj d.
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Per ciascheuno porco di peso di cento libre, o da inde en su, due soldi et sei denari,
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ij s., vj d.
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