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146 rassegna bibliografica

zione degl’imperatori romani, il suo scrinium viatorium, che conteneva, in fascicoli registri e carte sciolte, i documenti della regia cancelleria; e quando gli accadeva di trasferire la sua curia da un luogo all’altro del regno, portava seco quei documenti, chiudendoli in sacchi e cofani, e caricandoli sopra muli1. Quanto poi al tenere gli atti pubblici più preziosi nei tempi, l’autore nostro cita il fatto dei Padovani, i quali, «non contenti che il loro archivio avesse sicura sede nella cancelleria del comune, decretarono, nell’anno 1265, che i privilegi, gli statuti e i documenti di maggiore rilievo si custodissero entro un ferreo scrigno, presso la chiesa di Sant’Antonio (pag. 447). Così pure Siena intorno alla metà del medesimo secolo xiii, con tutto che l’archivio proprio del comune fosse già costituito nella Biccherna, volle che le carte notarili spettanti alle ragioni dello stato, e il pubblico instrumentario (ch’era allora il Caleffo Vecchio), e il sigillo del comune, si custodissero dal cancelliere della repubblica nella sagrestia dei frati predicatori di Camporeggio, in quodam scrineo bono et securo2: senza dire poi, che fu comune usanza delle repubbliche, in tutto quel secolo e nel seguente, di dare in mano a frati le chiavi degli archivi e del pubblico danaro; parendo l’abito religioso una guarentigia della buona custodia.

Una storia degli archivi delle repubbliche italiane dimostrerebbe non esagerata l’asserzione del nostro autore, che da quelle libere città fossero custoditi i documenti pubblici con «ardente amore» (pag. 448): e produrrebbe poi l’altro benefizio di dare lume e norma ai moderni archivisti pel più conveniente ordinamento delle antiche carte. Ci sono nei vecchi depositi lacune assai, c’è anche disordine; ma le tracce della primitiva disposizione restano nel dosso dei volumi e delle pergamene, negl’inventari, negli statuti, nelle deliberazioni dei consigli e dei magistrati. D’alcune serie di libri si può ricostituire la storia quasi per intero; così, dei Capi-

  1. Del Giudice, Cod. Dipl. Angioino, tom. I, Prefazione, pag. xii.
  2. R. Arch. di Stato in Siena. Statuto 2, a c. 32. Il testo dice: omnia et singula instrumenta et carte publice Comunis Senensis, et cartularium, et sigillum Comunis.