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di reggio di calabria 69

Altri subbugli, altri moti seguirono più tardi; cagionati dal parziale reggimento de’ patrizi, c dall’ingiusta ripartizione delle pubbliche tasse. Ma tutto quietò un Consiglier Carlo Carmignano, «raro esempio di giustizia, che conobbe la ragione del popolo, il quale per ordinario deve sempre aver torto»1.

E da ultimo terremoti, pericoli di peste, altre calamità arrecarono alla città nuova afflizione. E nuove armi e nuovi stranieri la presidiarono durante la guerra detta di successione; per la quale il regno dagli Spagnuoli si tramutò agli Austriaci2.

Cosi per tutto questo secolo decimosettimo più che da guerre esterne fu Reggio travagliata da intestine contese. Era il popolo venuto a sdegno pel soprusare de’ nobili; i nobili in discordia tra loro e co’ magistrati regii; i magistrati regii arroganti e concussionari; tutti dalla comune servitù e dal mal governo menati. Forse una buona scelta di persone prudenti alle magistrature della città avrebbe potuto qualcuna delle piaghe in parte risanare; ed a questo erasi con apposita legge provveduto3. Ma che cosa approdano le leggi dove primi a prevaricarle sono i reggitori? e come una buona scelta fare, dove predominano di potenti e boriosi magnati, le brighe e i sottomani?

Miseri tempi correvano, e misere cose facevansi. Nondimeno esempi di pubblica beneficenza, e propositi di patria carità neppur in questo secolo mancarono. Pochi ma bastevoli a far testimonio che ne’ petti de’ Reggini non avevano tante contrarietà di casi spento l’amore delle opere virtuose.

Ed anche alle scienze e alle lettere non fecero difetto cultori; e più o meno illustri furono, secondo il tempo, Marcantonio Politi, Silvestro Politi, il cappuccino Bonaventura Campagna, Gio. Angelo Spagnolio, Gio. Battista Bovio, Diego da Mari, Gio. Battista Catanzariti, Ottavio Sacco, Francesco Sacco, Girolamo Mallano, Francesco Maiorana, Antonio Oliva, Gio. Alfonso Borrelli, Giuseppe Zuccalà, Stefano Pepe, Niceforo Sebasto Melisseno, Giu-

  1. Ivi, cap. 6, §. 4.
  2. Ivi, cap.6, §. 1, 2, 3.
  3. Cioè con la legge o capitolazione del 1638, fatta a fine di rimuovere le frodi, i disordini, la sconvenienze che già prevalevano nell’elezione degli uffiziali municipali di Reggio. Vedine il testo al cap. 2 di questo Lib. VII