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di reggio di calabria 65


XVII. Sorti non liete, ma meno sconvolte, sono quelle che si leggono di Reggio nel libro sesto (dall’anno 1498 al 1602). Carlo VIII era calato in Italia, venuto nel Regno, fugato. Francia e Spagna arbitre di tutto. È il secolo di Carlo V e di Francesco I. Battuti a Seminara, rotti al Garigliano, i Francesi escono


    che si obbligasse a provar la cosa denunziata, e desse idonei fidejussori a portar la pena del taglione, ed a rifar i danni al denunziato, nel caso che il denunziatore non ne avesse sostenuta la prova, anche nelle circostanze dalla legge previste». — Ivi, cap. 1, §. 1.
    — «Che in avvenire nell’università (Comune) di Reggio non potessero più riunirsi in una stessa persona gli uffizi di castellano e di capitanio, e che a tali uffizi non potessero esser chiamati nè conti, nè baroni, nè Fiorentini o Lombardi, ma solo regnicoli» — Ivi, g. 3, cap. 1.
    — «Che gli ufficiali successivi fossero i sindacatori de’ passati, coll’aggiunta sempre di un sindacatore eletto dall’università» — Ivi, cap. 1. §. 3.
    — «Che i Reggini non potessero essere costretti a servire nè nell’armata nè nell’esercito, qualora non volessero andarvi volontariamente». — Ivi, cap. 2, §. 4.
    — «Che niun capitanio o altro ufficiale potesse far bandi senza averli fatti legger prima a’ sindaci della città, per vedere se ne’ medesimi si contenesse alcuna cosa opposta a’ privilegi locali. Ed ove ciò fosse, il capitanio dovesse astenersi dall’emanazione e pubblicazione di tali bandi» — Ivi, cap. 2, g. 8.
    — «Che se mai avvenisse, per qualunque causa, che la città fosse sottratta al regio demanio, e data in governo e potestà di baroni, potessero i suoi cittadini, in ogni tempo, impugnar le armi, resistere, uccidere con ogni mezzo di difesa, senza incorrere per questo in pena alcuna». — Ivi, cap. 2, §. 8.
    — «Che dovendo le donne oneste della città recarsi, nelle ore proibite della notte, alle case da’ consanguinei ed amici, massime in tempo di lutto, d’infermità e di nozze, ognuna di esse avesse ad essere accompagnata da due onesti uomini armati a sua tutela». — Ivi, cap. 3, §. 6.
    — «Che i Reggini, per qualunque operazione che facessero o per proprio comodo, o per commerciare, non fossero mai tenuti nell’avvenire di pagare alcun diritto di dogana, di fondaco, di ancoraggio, di fallangaggio, di portolania, di passaggio, di peso e misura, di custodia, di passo, di porto e di gabella o vettigale di qualsivoglia natura. Ed in caso di molestie, che gli ufficiali della città potessero far rappresaglia». — Ivi, cap. 3, §. 6.

         E più di questo ordinazioni (e molte altre che si trovano nel libro ch’esaminiamo) sono poi a leggersi, come documento storico, le Ordinazioni e Capitoli che Alfonso Duca di Calabria, facendo dimora in Reggio, volle fossero compilati pel governo di essa, furono tali Capitoli ed Ordinazioni il fondamento della legge che resse il municipio reggino fin a tutto il decimoytavo secolo. Vedine il testo al cap. 5 di questo lib. V.