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de’ popoli. Per causa loro a’ papi, secondo che avversi o no, vien dato o tolto dominio, a’ chierici concesso privilegi, a’ tempii e monasteri ricchezze; mentre pur enormi sono i delitti che ne’ penetrali della reggia nascondonsi. E tali i vizi del sangue, che oscurano perfino quella poca virtù politica o guerriera, che forse in taluno di essi ti par d’intravvedere. Insomma flagelli del Regno tutti i re della stirpe.

La fortuna di Reggio gira secondo cotesto regale tramaglio. Avvicendata da tante armi va in novelle miserie, si spopola, perde per alcuni anni financo il grado di città capitale, alla qualità di vassalli ridotti gli abitanti, e tutto il territorio annesso a quello della limitrofa provincia di Catanzaro1. La rivogliono per sè gli Angioini; la rivogliono per sè gli Aragonesi; c la meschina, per non essere mandata da’ primi all’ultimo esizio, barcheggia e cede: per serbar fede a’ secondi, superbi e crudeli, si scomuna in par liti. E prima n’è mal rimeritata; poi con alcuni disgravii le risaldano le piaghe; finchè col rintegrarla nel regio demanio la francano dal giogo feudale2).

Magro ristoro però; chè dalle due parti le sciagurate guerre proseguono. Ond’ella passa, si può dire, dal medico all’ospedale, e per converso: tantochè rifinita dal lungo soffrire, o corrotta dalla servitù, o da’ pericoli fatta esperta, della civile dignità apparisce piuttosto incurante che amorosa. Colpa forse non sua; chè a questa mal s’acconciavano i tempi, e dell’abito servile ribadito troppo era il chiodo. Quindi scarsi gli spiriti di libertà che i cittadini suoi mostrano in quest’età; e soltanto li vediamo solleciti dell’acquistare la grazia del vincitore, da cui, più che altro, tengonsi felici impetrare la riconferma di vecchi privilegi, e la concessione di nuovi. E privilegi, in effetti, e immunità, e fiere, e alcuni sgravi, e il rilascio di alcune gabelle sono la riempitura della storia di lor città in questo giro di anni; quasi prezzo della docilità loro agli alterni dominatori3.


  1. Lib. V, cap. 3, §. 3.
  2. Ivi, cap. 3 e 4.
  3. Fra cotesti privilegi e immunità sono nondimeno notevoli, per esempio, i seguenti:

    — «Che niun reggino potesse tenere in città alcun regio uffizio». — Ivi, cap. 1, §. 1.
    — «Che nessuno uffiziale o capitano di essa città potesse procedere contro persona alcuna ex officio Curiae, se non dopo essersi presentato un denunziatore