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374 C. Manfroni

certi esser de diritto centra la mente di Sua Maestà et del signor don Giovanni, sperando che la Santità Sua haverà per bene quanta prima levarmi da queste persecutioni et invidie de ministri. Et a V. S. Ill.ma bacio le mani.

Di Napoli li .xxvi. di maggio.

L’ambasciator venetiano che venne hieri da Messina dal signor don Giovanni dice che il detto signore su molto messo nella giurisditione assoluta di generale, dolendosi che li si è trattato di limitargliela, il che è falso, ma sì bene di dechiararla, et questo io giudicosia necessario et già costì nella congregatione si sa il mio parere in questo particolare1. Volesse Dio che chi mette il signor don Giovanni in questo negotio havesse buon animo nella conservatione della lega dalla quale al fin dipende la grandezza di detto signore in particolare. Et questa dichiaratione consiste in tre capi:

1° l’uno è che il signor don Giovanni non debba dar carica ninno pel quale si obblighino le forze tutte della lega senza comunicarlo con gli altri due generali, come è del mastro di campo generale, generale della infanteria tutta et così della cavalleria, general dell’artiglieria et altri simili;

2° che quando vorrà far bando il quale obblighi alla pena per la contravventione di esso tutto l’esercito e l’armata, non si facci manco senza intervento dei generali, non parendo h onesto che un general senta pubblicar un bando il quale obblighi i suoi soldati et capi a pena di robba et di vita senza che essi ne sappiano niente et così che essi abbiano da ubidir persona che essi non sappiano.

Et per la dignità del signor don Giovanni basterà bene che tanto la

  1. Allude qui alle trattative del febbraio 1572, durante le quali Pio V per dar soddisfazione ai Veneziani, assai malcontenti del contegno degli Spagnoli durante la campagna precedente, aveva tentata di introdurre qualche modificazione, o, come dice qui il Colonna, qualche dichiarazione all’articolo del trattato del maggio 1571, così concepito: «In belli administratione omnibus consiliis habendis et deliberaiionibus faciendis tres generales duces confoederatorum convenire ac interesse debeant; quodcumque ipsorum trium maior pars probaverit, haec communis omnium sententia censeatur et per eum qui foederis dux generalis fuerit, etiam si eum unum ex illis ipsis tribus esse contigerit, ad effectum adducatur». Tuttavia per non inasprire gli animi, già abbastanza eccitati per la proposta spedizione in Barberia, questa limitazione fu abbandonata.