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CASO I.

Sottrazione delle Frazioni.

Noi diciamo, che, come coll’addizione di due o più frazioni del medesimo denominatore si assegna nel resultato la caratteristica di una frazione che denoti la somma di tutte le parti aliquote uguali del numero sottinteso, respettivamente numerate dai numeratori di coteste frazioni (1), così neila sottrazione di una frazione da un’altra di denominatore stesso s’intende di assegnare nel resultato una terza frazione, che esprima la differenza de’ numeri delle parti aliquote uguali, respettivamente espressi dai numeratori di coteste due frazioni.

Quindi per far la sottrazione di una o più frazioni qualunque da una o più altre si prescrive la seguente regola

«Si riducano prima le une e le altre tutte al medesimo denominatore. Poi riguardando i numeratori delle trasformate, come numeri intieri di una certa specie, si faccia a parte l’addizione di quelli delle trasformate prime, ed a parte l’addizione di quelli delle seconde; indi, dalla seconda somma sottratta la prima, al resto o differenza si dia per denominatore il loro comune.