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del vescovo o de’ suoi ministri; e intanto assicura la esecuzione fedele della sua promessa sui proprii beni mobili e immobili1.
A quest’anno spettano inoltre i seguenti atti pubblici: una compera fatta dal vescovo per lire 80 di un broilo in Piedicastello, poco lontano dal monastero di S. Lorenzo2; un laudo o sentenza fatta, per ordine del vescovo Federico, da Adelpreto di Madruzzo, che, nel caso di rifutazione d’una casa migliorata, il padrone diretto non sia tenuto di indennizzare il cedente dei miglioramenti in essa praticati; e perciò Ottone, Ildebrando ed altri padroni utili del castello Firmiano, dovettero promettere che in avvenire non avrebbero in quel castello mutato nè torri, nè abitazioni, senza licenza del vescovo signore diretto3; una carta di rilievo o ricognizione dei diritti del Vescovato sopra il castello di Pratalia, in conseguenza della quale fu dimostrato, per testimonio dei più vecchi del luogo, che tutti gli abitanti, liberi o servi, d’Isera, di Brancolino, di Marano, di Follaso e di Roviano erano obbligati a immuragliare e custodire il castello suddetto, e che due casali di Ravazzone debbono fornire un manovale ad innalzare o restaurarne le mura, e che le malghe ed i fieni sui monti del distretto appartengono alle rispettive comunità4; i documenti di consecrazione delle chiese di S. Giorgio nella villa di Castello, di S. Laz-