Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 68 — |
domino, non a quello dei gastaldi o d’altri ministeriali; nè al vescovo stesso era lecito d’infeudarli o alienarli fuori del Vescovato. Ma essi perdevano questo lor privilegio e tutti i loro beni se pigliavano ancelle estranee o passavano ai servigi d’altro signore1. E agli abitanti di Bolgiano proibiva, sotto pena di mille lire, farsi diFonte/commento: Pagina:Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540.djvu/567 milite ο cavaliere ο di vendere a un milite la propria casa2.
Agli otto di luglio 1211 il conte Ulrico di Eppan, in proprio nome e del figlio Bertoldo, cedeva al vescovo Federico la sua porzione del castello di Tenno, con tutti i suoi feudi in quel distretto, verso investitura di varii stabili e prodotti naturali appartenenti alla Mensa episcopale di Trento3.
Nel marzo del 1212 concedeva il nostro vescovo ad Ulrico dì Nomi il diritto di fabbricare un molino sull'Adige, però col patto che non nuocesse alla navigazione o al tragitto delle persone e delle merci pel fiume all’attigua campagna di Volano4; e nel maggio ricuperava da un Guitoldo e da suo nipote Milone certi beni feudali ch’essi possedevano in Matarello, mediante lo sborso di 900 lire5. Nello stesso mese diede in custodia feudale a Peregrino, figlio di Alberto di Stenico il castello di questo nome, a condizione che, se usasse alcuna frode o tradisse il principe signore, per-