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in Bolgiano. Si stabilì, oltreciò, la partizione del provento delle tasse giudiziarie e delle condanne; rimanendo al solo conte i diritti di punire i malfattori e di determinare i pesi e le misure nel borgo e nel territorio di Bolgiano 1.
Recatosi Federico in Augusta presso il re Ottone IV, ottenne da lui per sentenza dei 13 gennajo 1208, che, sposando un uomo del vescovo una donna libera, i nati da quel matrimonio rimanessero nella condizione del padre; che nessun ministeriale potesse alienare i suoi beni patrimoniali ο feudali senza licenza del suo signore; che per l’erezione d’un nuovo dazio fosse necessario il consenso del re; che il re debba confermare il bando di qualunque malfattore, pronunziato dal vescovo, se questi ne può provare i reati con sette testimoni; e in forza di ciò, il re mette al bando dell’Impero Adalberto e fratelli, Arnoldo di Mezzotedesco e suo figlio, Ruggiero di Livo, Ulrico di Beseno, Enrico Grassi, Enrico dalla Porta, Andrea e Bertoldo di Borgonuovo, Enrico di Bolzano, Guitoldo e Bonaventura, e i figli Moscardi e tutti i lor complici 2. Da quest’ultimo punto si può facilmente congetturare, che i Trentini ed alcuni vassalli del Principato fossero insorti contro Federico.
Ai venti di gennajo dello stess’anno, il nostro vescovo, intento a rivendicare i diritti feudali della sua chiesa, incaricò un Mediocano di Mori a pigliare pos-
- ↑ Codice Wanghiano, pag. 161.
- ↑ Codice Wanghiano, pag. 175.