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in tempo di manifesta guerra, il vescovo godesse in esso il diritto di apertura contro chiunque, eccettuato il solo imperatore: in caso poi che il conte contravenisse allo stipulato, unendosi con suo zio Enrico e coi figli di lui contro la Chiesa di Trento, il vescovo possa impadronirsi della scarìa di Nano, allodiale del detto conte, e di un altro suo possedimento, feudale 1.

In questo istesso anno investì, a titolo di feudo, Albertino e Manfredino di Tono, assieme, Luto di Marostica, del luogo nominato de Tono, con un dosso chiamato delle Visioni, ad effetto di fabbricarvi un castello; premessa la condizione, che l’accennata rocca non potesse da loro alienarsi, infeudarsi e appignorarsi ad alcuno, senza suo espresso consenso e dei vescovi suoi successori 2. E nell’anno medesimo, Nicolò di Arrighetto di Egna, in nome proprio e fraterno, rassegnò nelle mani del vescovo nostro tutti gli acquisti fatti da venti anni in poi per diritto del più forte (Faustrecht) che in quei tempi infelici vigeva, dal rivo di Caldivo superiore fino alla vetta del monte, e di sotto fino al fiume Adige, e da detto rivo fino a S. Floriano, convenendo, che in avvenire la divisione delle prede non possa farsi senza intervento del gastaldione vescovile; e all’incontro il vescovo investì feudalmente i suddetti fratelli di un maso e di un affitto annuale di una casa, consistente in dieci libbre di moneta 3.

  1. Cod. Wangh., pag. 122.
  2. Cod. Wangh., pag. 140. In questo codice il suddetto documento porta la data del 1199.
  3. Arch. Vescovile. Miscell. Alberti, Τ. VI, fol. 192.