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simo e di Baselga, nè in alcuna lor casa posta in quelle ville, se non nelle case dei loro servi, eccettuata la casa di Caldesio, detta Maierhof o del Stabel, la quale abbia esenzione nelle cose civili, ma non nelle criminali, in cui si trattasse della pena di morte; che se i servi e le famiglie contenute nell’investitura avessero commesso delitto capitale nel territorio vescovile, vengano puniti dagli ufficiali del vescovo, quando quelli di Tono non se ne assumano la punizione; in tutto il resto però soggiacciano alla giurisdizione dei loro signori; che i nobili di Tono riconoscano dalla Chiesa trentina il diritto dell’indizione e della custodia in alcune feste indicate nell’investitura.
Nel 1532 fu fatta in Ratisbona una convenzione fra il re dei Romani e il cardinale Bernardo Clesio intorno ai feudi castrobarcensi ricuperati dalle mani dei Veneti al tempo di Massimiliano I. In virtù di essa, il re cedette a Bernardo tutti quei feudi, colla riserva del diritto di presidio o del giuramento di fedeltà da prestargli dai capitani vescovili; accordando però al vescovo il diritto di appellazione al suo tribunale, e quello d’investitura in caso di devoluzione, da concedersi sempre a un trentino o a un austriaco, esclusi gli italiani (sic); Rovereto, coi villaggi appartenenti a quella pretura, rimanesse al re Ferdinando, come conte del Tirolo, e a’ suoi successori, coll’obbligo tuttavia di riceverne la investitura dal vescovo di Trento 1. Nel settembre di quest’anno uscì la bolla di Cle-