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similiano compose le controversie pendenti fra i conti di Lodrone e Giovanni di Weineck, capitano vescovile di Castel Stenico, comandando che in avvenire a nessuno di essi conti sia lecito andare con gente armata alle feste titolari delle chiese esistenti nella giudicatura di Castel Stenico, nè di ciò permettere ai loro sudditi; così pure di fare in essa proclami, ο di tenere sicarii, sediziosi, incendiarii e banditi nelle proprie giurisdizioni, ma anzi, ricercati, debbano consegnarli ad esso capitano. Proibisce inoltre ad essi conti di dare la caccia ad avoltoi, falchetti e simili uccelli, senza licenza, nella suddetta giudicatura di Stenico, stando contenti di uccellare e cacciare secondo l’antica consuetudine. Obbliga finalmente il capitano vescovile ad osservare le stesse leggi nelle giurisdizioni dei conti1. Nel medesimo anno, Udalrico pronunciò sentenza a favore del comune di Nomi contro il capitano di Castel Pietra, in punto di decime ch’ei pretendeva aspettarsi al detto castello2. Egli ristaurò con ispesa considerevole Castel Selva sopra Levico, che minacciava ruina per vetustà3.

Questi sono gli ultimi fatti del vescovo Udalrico, il quale morì in Trento li 16 settembre del corrente anno. Al di lui cadavere fu data sepoltura nella cattedrale avanti l’altare della SS. Trinità, in un avello di marmo che vivente si preparò.

Breve tempo vacò la sede vescovile, attesochè

  1. Miscellanea Alberti, Τ. VI, fol. 166.
  2. Miscell. Alberti, T. III, fol. 205.
  3. Innoc. a Prato, Lib. XI, fol. 208.