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maggiore ed il metodo da tenersi nell’esercizio di quella da Baldassare di Tono cogli uomini delle ville di Scana, Varolo e Cassano nella valle di Annone1.

Nel 1503 fu agitata innanzi al vescovo Udalrico la causa fra i Consoli e Provveditori della città di Trento dall’una, ed il Collegio dei Notari dall’altra, sopra il diritto dell’ordinanza della processione solita farsi nella festa del Corpus Domini, e di portare in quella le aste del baldachino. Formati gli atti, Udalrico aggiudicò all’almo Collegio il diritto di nominare le persone che dovessero portarlo sì nella festa che nell’ottava; con che però essi deputati, in numero sufficiente, fossero laureati, e, in mancanza di questi, probi e lodevoli cittadini2. Li 5 decembre dello stess’anno, il vescovo nostro pronunciò una sentenza arbitramentale circa il diritto di decimare nel feudo Clesiano, messo in questione da Baldassare di Tono contro Baldassare di Clesio3.

Nel 1504, Udalrico confermava un capitolo dello Statuto civico, che proibiva la estrazione dalla città del caglio non pesto ossia non salato, sotto certa pena ai contrafacienti4.

Nel 1505, il vescovo confermò alcuni regolamenti e statuti eretti l’anno antecedente dagli uomini di Condino e di Brione5. In quest’anno l’imperatore Mas-

  1. Miscellanea Alberti, T. III, fol. 201.
  2. Miscell. Alberti, T. VII, fol. 39.
  3. Miscell. Alberti, T. III, fol. 204.
  4. Miscell. Alberti, Τ. III, fol. 206.
  5. Miscell. Alberti, Τ. III, fol. 201.