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cittadino, potesse esercitare tale arte, a riserva di quelli che da lui fossero dichiarati maestri; coll’obbligo altresì che ognuno dovesse a lui solo, a giusto prezzo, vendere i proprii bozzoli. Tale privilegio gli fu poi confermato, due anni dopo, dal re dei Romani Massimiliano, mentre si ritrovava in Bolgiano1.
Nel 1500, il vescovo nostro spedì alle comunità di Mezzana, Ronzo e Menasio la conferma dei lor privilegi2; compose il suo Capitolo e Pancrazio Khun, vicario vescovile delle valli di Annone e di Sole e capitano di Castel Corredo, fra se discrepanti intorno a certo livello di nove orne di vino sopra la casa capitolare di Termeno, preteso dall’ultimo3; decise la questione insorta intorno alla vendita del sale, rimettendo il magistrato di Trento e le comunità esteriori, tanto circa alla privativa dello smercio che compete alla città, quanto alla giustizia del prezzo, all’osservanza dello Statuto e privilegio in tale materia concesso alla città di Trento dal vescovo Giovanni, poscia confermato dal vescovo Udalrico di Frundsberg; e definì anco la lite dei novali e fratte controversi fra la comunità di Trento e gli uomini di Sopramonte, fissando i confini dei loro possessi4.
Nel 1501, il vescovo nostro trasmise allo scario e ai regolani della valle di Fiemme un suo comando,