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alla consuetudine feudale del Principato di Trento. In essa fa fede, che dalle scritture e documenti degli archivi a chiare note apparisce, essere sempre stato uso d’investire i soli maschi legittimi discendenti dal primo investito; aggiungendo di aver ritrovato molte proteste e asserzioni dei suoi antecessori, doversi intendere in tal modo le feudali investiture, nel caso eziandio che al godimento dei feudi fossero chiamati gli eredi legittimi; imperocchè un tal termine, per altro inusitato ed insolito, sarebbe da attribuirsi ad inavvertenza della cancelleria, a riserva del solo caso dell’estensione ad ambi i sessi, la quale risulta dalla clausola della espressa chiamata al possesso dei maschi e delle femmine; e che, secondo questa intelligenza, furono sempre riconosciuti i feudi mensali dalla Casa d’Austria, dai Conti del Tirolo, dal Marchese di Mantova, dai conti d’Arco e di Lodrone, e dagli altri nobili vassalli della sua Chiesa1.
Nel 1498, il vescovo Udalrico venne a patti coi conti di Lodrone, suoi feudatarii, stati pur troppo per l’addietro collegati col Dominio Veneto contro la Chiesa. Ad interposizione dei commissarii austriaci fu stipulato coi conti Martino, Giorgio, Antonio, Francesco, Bernardino e Paride di Lodrone il seguente accordo: 1.° che s’intenda ristabilita la pace fra il vescovo ed i vassalli suddetti; 2.° che essi gli giurino fedeltà; 3.° che il vescovo conceda loro le antiche investiture; 4.° che i