decime e d’altri capi feudali nelle pertinenze della villa di Nals, pieve di Tisens; quella della investitura alle comunità di Ossana, Cusiano e Fusine, di tutte le decime nelle pertinenze di esse; la conferma dei privilegi agli uomini di Fajo; e quella di certi ordinamenti e statuti alla valleFonte/commento: Pagina:Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540.djvu/567 di Annone e di Sole1. Nell’aprile dello stesso anno, il nostro prelato promulgò le sue costituzioni sinodali, nelle quali inserì le pubblicate nel 1489 dal suo antecessore2. In questo anno, il vescovo Udalrico vide involata alla sua Chiesa la giurisdizione di Gresta per una convenzione stipulala da quel vassallo Antonio di Castelbarco di Gresta con Massimiliano re dei Romani, Conte del Tirolo. In detto accordo fu stabilito, che in avvenire esso Antonio debba riconoscere dal Conte del Tirolo, a titolo di feudo, il castello di Gresta, e tenerlo aperto ai di lui successori; a patto che egli e i suoi sudditi di Gresta siano esenti da tutte le collette e imposizioni, e ad esso Antonio vengano annualmente retribuiti da Massimiliano fiorini del Reno duecento, finchè esso ο i di lui successori avranno ad Antonio di Castelbarco od ai suoi eredi sborsati fiorini duemila; che esso Antonio debba riavere i suoi beni allodiali e quelli de’ suoi predecessori, se per caso di guerra venissero ricuperati3. In questo medesimo anno il vescovo Udalrico, ad istanza di Antonio di Tono, rilasciò un'ampia dichiarazione intorno
- ↑ Miscellanea Alberti, T. III, fol. 175-192.
- ↑ Miscell. Alberti, Τ. VI, fol. 74.
- ↑ Miscell. Alberti, T. VII, fol. 200.