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dita dei beni stabili1. Approvò pure un nuovo regolamento favorevole agli uomini delle Giudicarie, sottoposti alla giurisdizione di Castel Stenico.

Per levare al leggitore un po’ di quel tedio che gli debbe necessariamente venire dai nostri annali, accenneremo alla sostanza di certa lettera che il celebre Francesco Sforza duca di Milano scriveva li 24 settembre 1490 a Galasso di Campo, suo confidente. Con essa lo chiama a sè per la terza volta, e lo previene che se peranco non si risolvesse a condiscendere al vivo suo desiderio di averlo ad ospite, ricorrerà al partito adoperato già da Maometto; il quale, avendo invitata a sè una montagna, e visto ch’essa non movevasi dal suo posto, si risolse di andare egli a visitarla in persona2.

In questo medesimo anno l’arciduca Sigismondo, aggravato d’anni e privo di successione, rinunciò a Massimiliano I re dei Romani, suo consanguineo, la Contea del Tirolo, contro l’annua pensione di cinquantaduemila fiorini e la proprietà delle caccie; e il vescovo nostro Udalrico rientrò nel possesso delle miniere esistenti nella valle di Annone, che per l’addietro erano state occupate dal Conte del Tirolo; godendone per metà gli utili con Massimiliano, come tuttora si pratica in tutto il Principato di Trento, in vigore di certa convenzione intorno a ciò stipulata nella permuta di Bolgiano con Pergine, l’anno 1531, della quale parleremo

  1. Miscellanea Alberti, T. III, fol. 187-189.
  2. Miscell. Alberti, Τ. IV, fol. 196.