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redo1. Nell’agosto di quest’anno, il vescovo Udalrico, qual delegato dell’imperatore e come padrone del feudo, decretò che le cose divise rimangano divise fra Andrea ed Odorico conti d’Arco, e si dividano le indivise; con questa legge però, che il mero e misto imperio o la giurisdizione non si divida, ma così intera nel primo anno si eserciti dal più giovane e nel secondo dal seniore, e vi sia un solo giudice, il quale venga eletto da entrambi, e renda ragione a tutti nel contado di Arco, eccettuato nel castello di Drena, in cui si giudichi secondo la consuetudine antica2. In novembre dello stess’anno, il vescovo nostro rinnovò alla comunità di Ossana il privilegio vinario, secondo la concessione e rispettiva conferma ottenuta dai vescovi Alessandro, Giorgio e Giovanni di buona memoria3. Finalmente, nel medesimo anno, in una Dieta tenutasi in Innsbruck, egli acconsentì ad una volontaria contribuzione, accordata all’arciduca4.

Nel 1490, il nostro vescovo, grato dei servigi prestati alla sua Chiesa dalla comunità di Storo, estese il privilegio concessole dall’immediato suo antecessore, accordandole che il di lei vicario in civilibus potesse giudicare le cause fino alla somma di fiorini cinquanta. Confermò inoltre alla stessa comunità alcuni statuti o regolamenti, e in ispecie quello che riguarda la ven-

  1. Miscellanea Alberti, T. III, fol. 184.
  2. Miscell. Alberti, Τ. VI, fol. 233.
  3. Miscell. Alberti, Τ. III, fol. 187.
  4. Miscell. Alberti, Τ. I, fol. 3.