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di vitto assieme alla sua famiglia, ai servitori, ai cavalli, e di ammetterlo a tutti i trattati di affari temporali, come se fosse suo consigliere. Il capitano aveva diritto di assoldare guardie, però a spese della Camera vescovile, per la custodia del Castello del Buon Consiglio (dette barbaramente suzzi, dal tedesco Schütze, difensori) e di esigerne il giuramento di fedeltà; di guernire e presidiare a suo piacere le porte della città, il castello e le torri e di averne in sua mano le chiavi1.

Ritornato il vescovo Giovanni alla sua residenza, prese solenne possesso del temporale ο principato di Trento, il giorno dell’Ascensione di Nostro Signore, e mandò deputati a pigliare quello di Riva, chiamando i vassalli e tutti i suoi sudditi a prestargli l’omaggio2. In quest’anno, Cristoforo Mauro, doge di Venezia, notifica al vescovo Giovanni, come suo confederato, la pace seguita, mediante l’autorità del sommo pontefice, fra i principi d’Italia; acciò, volendo, possa ratificarla, e seco goderne il benefizio3. Nel giugno dello stesso anno il vescovo nostro conferì il capitaniato delle Giudicarie a Pietro conte di Lodrone, coll’autorità di amministrarvi giustizia, a norma della convenzione con dette valli nel 1451. In esso documento contiensi ancora la ricapitolazione degli obblighi contratti dal vescovo nelle enunciate transazioni del 1454, 1460, 1468 col

  1. Miscellanea Alberti, T. VII, fol. 2, 199.
  2. Miscell. Alberti, Τ. V, fol. 135.
  3. Miscell. Alberti, Τ. VI, fol. 199.