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cilio dovranno proceder più oltre, con loro rincrescimento1.

Intanto, nel 1417, i commissarii deputati dal Concilio esposero ad esso, che il monitorio era stato giuridicamente intimato al duca Federico e ai suoi partigiani, non ostante la contradizione opposta dal di lui procuratore e difensore; che il termine in quello prefisso era da lungo tempo spirato, senza che il suddetto duca e i suoi aderenti avessero data alcuna sodisfazione. Perciò ai tre di marzo dello stesso anno, il Concilio pubblicava, presente l’imperator Sigismondo, una sentenza, colla quale il duca Federico e gli altri detentori di beni spettanti alla Chiesa di Trento si dichiaravano incorsi nell’anatema per sacrilegio e spergiuro, e si sottoponevano le terre del duca all’interdetto ecclesiastico2. Federico, ad onta di tutto ciò, non si mosse a rilasciare il possesso usurpato. Fu forza quindi al vescovo nostro di ricorrere nuovamente all’imperatore, il quale, trovando il duca ostinato, lo mise al bando dell’Impero, e diede a ciascuno l’impunità di assalire e d’occupare i di lui stati. Cotesto editto fu causa, che gli Svizzeri, o siano i Grigioni, irrompendo negli stati ereditarii di Federico, gli involassero l’Argovia e la Turgovia, provincie che tuttora possedono. In questo medesimo anno 1417 fu tenuta in Bressanone una dieta, per trattare un amichevole accordo

  1. Innocenzo a Prato, Chron. Trid., MSS.
  2. Acta Concil. Constant. Sessio XXVIII. Miscellanea Alberti, T. I, fol. 95.