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denburgo, suo figlio, di Ubertino suddetto, onde terminare all’amichevole le insorte questioni1. Quale effetto abbia avuto cotesto compromesso, non abbiamo potuto rinvenire nei documenti che ci rimangono; sappiamo bensì che nel seguente anno fu fatto da esse parti un altro compromesso, ristretto però alla decisione del solo Carrarese, signore di Padova; al quale rimisero pure le loro differenze Pietro di Simone di Tono ed altri della Valle di Annone. L’autorità conferita a Ubertino di Carrara, rispetto a Sicco di Caldonazzo e Castelnuovo nella Valle Sugana, era de jure et non de facto; di conoscere, cioè, sopra i danni e le cose usurpate e sequestrate dall’una all’altra parte in occasione della passata guerra; come eziandio sopra i tentativi fatti da Sicco d’impossessarsi della giurisdizione delle ville di Bosentino, di Mugazzone e di Vattaro; la quale pretendeva a se obbligata per certa somma di danaro da lui esposto a favore della Chiesa di Trento. Anche l’autorità che gli attribuirono il vescovo e quelli della valle di Annone era di giure e non di fatto; e riguardava certi eccessi, contumelie e delitti, intorno ai quali Guidone dei Cardinali di Pesaro e Odorico di Formiano, vicarii vescovili in detta valle, aveano pronunciala sentenza condannatoria contro esso Pietro di Tono e i suoi complici2. In questo anno 1344 il vigilante nostro pastore tenne il secondo suo Sinodo generale; nel quale,

  1. Hist. Charth. Patav. Lib. VIII e IX, cap. 7 e 18. Montebello, Notiz. istor. della Valsugana. App. pag. 61.
  2. Miscellanea Alberti, Τ. VI, fol. 182.