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ritti, le rendite e i beni liquidati aspettanti alla Chiesa, o sia confessati, con che però il vescovo di Coira, come mediatore, amministri il temporale col mezzo dei capitani da lui deputati per la diocesi. E qui si enunciano i beni, che furono riconosciuti per confessati e liquidi a favore del Vescovato, cioè: la città di Trento, eccettuati il castello e le fortificazioni e l’ufficio di capitano nella medesima, e il diritto di avvocazia; Castel Trento, Castel Beseno, la valle di Non, eccettuati i castelli di Flavone, Tavone, S. Romedio, Castelfondo, S. Lucia, Cilli, Molveno, Vallero e casa Badecha, coi diritti e giurisdizioni ad essi appartenenti, ed anche salve altre cose che potessero essere di ragione di essi duchi o d’altre persone a loro fedeli; il castello di Ossana, colla valle di Sole, salvi i diritti dei suddetti duchi e uomini loro in quella valle, se ne hanno; il castello Trentini, salve ed eccettuate le giurisdizioni e possessioni dei duchi predetti e dei loro uomini nelle pievi di Caldaro, di Termeno, d’Enteclai e loro pertinenze; il castello di Levico ed il borgo di Bolgiano colle sue pertinenze, eccettuata una torre, e la torre colla casa presso S. Affra, vico, che fu della famiglia Wanga, e la giurisdizione temporale in detto borgo di Bolgiano e nei suoi sobborghi verso Gries, come non meno salvi altri diritti che tanto in uomini quanto in possedimenti hanno in detto borgo e sue attinenze i duchi e i fedeli loro.

4.° Che, colle rendite vescovili esigibili dalla città di Trento e da altri luoghi che saranno dimessi dai detti duchi, vengano custoditi il castello del Buon Consiglio, la casa dei Wanga, Casteltrento e le porte