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scovo ed il conte facciano retta giustizia intorno alle pretese che alcuno avesse o contro il conte o contro il vescovo, o contro alcuno dei lor servitori. In caso poi che i servitori o partigiani del vescovo non volessero ubbidire a quest’ordine di restituire prontamente i castelli o fortilizii, l’Imperatore promette al Conte la propria assistenza, e così al Vescovo nel caso opposto.
IV. Comanda ulteriormente, che il conte Erardo di Zwingenstein, i suoi fratelli e tutti gli aderenti e servitori del Vescovo siano da Mainardo rimessi nel possesso primiero della sua grazia, nè vengano molestati per nessun modo; e lo stesso faccia il Vescovo con quelli del Conte.
V. Conferma quanto nella pace di Ulma fu ordinato intorno alla riedificazione di Greifenstein; colla sola aggiunta che il detto castello non possa nè dal Conte nè da’ suoi essere rifabbricato entro il termine in detta pace prefisso; anzi che siano tosto demolite le fabbriche fatte.
VI. Decreta finalmente che, per cinque anni, una parte non inquieti l’altra in re monetaria; ma che nel detto intervallo di tempo ognuna usi quella moneta che tiene.
Questi sono in sostanza i punti dell’additamento Cesareo alla pace di Ulma, pubblicati alla presenza d’ambe le parti che li accettarono con promessa di pronta esecuzione, e li ratificarono coll’apporvi i loro sigilli1.
- ↑ Miscellanea Alberti, T. V, fol. 69.