Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 169 — |
XVI. Che il conte faccia espressa rinuncia di tutti i beni venduti e donati alla Chiesa dal conte Ulrico di Ulten, e dal vescovo ultimamente indicati in Bolgiano. Di questi rimanga al conte la sola corte di Merse.
XVII. Che tutti quelli che hanno seguite o favorite le parti del vescovo o del conte nella passata guerra, non possano in alcun modo venir molestati, ma bensì debbano esser rimessi nel pristino stato.
XVIII. Finalmente, che i ministeriali d’ognuna delle parti siano assolti dal giuramento all’una o all’altra prestato contro il loro signore, e vengano da esso riammessi in grazia1.
Il vescovo Enrico ed il conte del Tirolo Mainardo II accettarono ed approvarono coll’apposizione dei loro sigilli il suddetto laudo o sentenza arbitramentale.
Reduce alla sua Chiesa, il vescovo nostro, nel settembre del 1276, a motivo di certa anteriore stipulazione col conte Mainardo, riguardante gli uomini di Fiemme, alla sua giurisdizione ceduti, promise di pagare fino alla Pasqua del seguente anno a Federico di Lanfredo di Bolgiano, ricevente in nome del conte, duemila lire veronesi; pel puntuale pagamento delle quali chiede parecchi mallevadori2.
Li 6 novembre di questo stesso anno, il vescovo Enrico convocò un Sinodo generale in cui, dopo la