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XII. Che il predetto Conte sia ulteriormente tenuto a restituire a Federico e fratelli di Frisenstein tutti i beni che il loro padre teneva al tempo della sua prigionia; procurando anche che vengano messi in possesso di quelli che furono da altri occupati; coll’obbligo ai detti fratelli di cedere nelle mani del Conte tanti allodii, che annualmente rendano dieci marche d’entrata, i quali riconosceranno da esso Conte a titolo di feudo; e che il castello di Frisinstein non possa essere edificato da nessuno, entro quattro anni, contro la volontà di Mainardo.
XIII. Che i castelli fabbricati durante la guerra siano distrutti, eccettuato l’antico castello di Frimina.
XIV. Che il vescovo debba investire il conte di tutti i feudi vacati per la morte dei conti di Ulten e di Eppan, ed in ispecie di Meccuberg e di Altenburg colle sue pertinenze, infeudati a lui ed a suo padre dal vescovo Egnone, eccettuati i feudi espressi di sopra. Oltreciò, il vescovo investirà il conte del castello di Hentria; e Mainardo, all’incontro, rinuncierà a tutte le rendite e possessioni spettanti alla Chiesa di Trento, ch’egli conseguì dal vescovo Egnone, a titolo di feudo, di donazione o di compra. Inoltre, che Mainardo abbia a ricevere dalle mani del vescovo in feudo o in allodio ogni cosa ch’egli fosse per acquistare dai vassalli e ministeriali della Chiesa di Trento.
XV. Che rimangano al conte tutti i beni che Alberto, avo suo, il di lui padre ed egli medesimo abbiano posseduto fino al giorno della questione.