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e venti al conte; e che, se sarà provato con testimonii degni di fede essere Ritten e Villanders stati posseduti da esso conte, dal di lui padre e dall’avo, fino dal giorno dell’invasione, rimaner debbano ad esso conte; in caso contrario siano restituiti alla Chiesa di Trento.
VIII. Che le corti ossia curie di S. Giustina, per 170 marche d’argento restino in pegno fino al pagamento presso il detto conte; il quale rinuncierà ogni diritto sopra le medesime, che potesse pretendere in virtù dell’infeudazione ottenuta dal vescovo Egnone.
IX. Che il conte possa possedere per l’avvenire nelle parochie di S. Genesio e di Tarler quella giurisdizione che hanno goduto finora il di lui avo, il padre ed egli medesimo; ma che sui beni di Diemaro di Boimund, di Uberetsch, di Marandino e de’ suoi figli e degli uomini della parochia di Thisens non eserciti altra autorità fuor quella che gli compete per essere essi nella sua Contea.
X. Che il Conte debba restituire ai signori di Liechtenstein il castello di questo nome colle sue pertinenze, contentandosi della ragione da lui legittimamente comprata nel castello inferiore.
XI. Che parimente restituisca il castello di Belvedere; e che rimetta nelle mani di Erardo di Zwingenstein e de’ suoi fratelli tutti i beni e ragioni che possedevano, mentr’erano ancora in sua grazia, avanti la guerra; colla sola riserva a favore del conte, che possa proporre a discutersi le sue pretese innanzi un giudice assegnato da Sua Maestà.