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quale lo possederà jure pignoris, fino che sarà sodisfatto.

IV. Che il Conte sia obbligato di permutare il castello di Sporo con uomini e beni della Chiesa di Trento, ad esso Conte più vicini, fuori della valle di Annone, avanti il Natale di Nostro Signore, ad arbitrio di Berengario, maestro dell’ospitale di San Giovanni e di Artemanno di Baldecca; il che non seguendo dentro il detto termine per colpa del vescovo, il conte resti libero ed assoluto.

V. Che il Conte debba restituire al vescovo Bolgiano col suo distretto e colle giurisdizioni ed utilità che la Chiesa di Trento ivi godette ab antiquo, ritenendo per sè quella sola giurisdizione e quei soli diritti, che vi furono posseduti da esso conte, da suo padre e dal suo avo Alberto, fino al giorno dell’invasione.

VI. Che la fune, che il conte trattiene in detta borgata di Bolgiano, debba restare sotto sequestro imperiale dalla festa di S. Jacopo in là, per lo spazio di anni due; scorsi i quali, sarà ordinato ciò che si troverà di ragione; e frattanto, attorno ad essa fune amministri giustizia il capitano cesareo, al quale verrà prestata ogni assistenza dal vescovo e dal conte, sotto pena della perdita di essa fune; ed il vescovo abbia piena libertà di rifabbricare il suo palazzo vescovile a Bolgiano.

VII. Che il castello di Flincis (?) sia intieramente distrutto, e gli abitanti di quella valle diano, entro la festa di Risurrezione, venti marche d’argento al vescovo