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loro ragioni, senza pregiudizio d’ambe le parti, in quel medesimo stato in cui erano avanti il giorno del presente accomodamento. Fu stabilito inoltre, che Erardo di Zwingenstein rimanesse nella città di Trento, e Ottone di Rothbach nella valle di Annone, ove esercitassero il loro ufficio di capitano, a nome del vescovo, corrispondendo a lui tutte le rendite provenienti da quelle giurisdizioni, detratto il consueto salario del capitano della Valle. Passato poi il detto tempo, senza che si fosse conchiusa la pace, dovessero i capitani ubbidire al Conte, salvo il diritto d’ognuna delle parti; il vescovo rivocasse la scomunica pubblicata contro Mainardo e fautori, e sospendesse l’interdetto della diocesi fino al termine sopra accennato; spirato il quale, senza la conclusione di stabile pace, il Conte coi suoi aderenti, e la città e la diocesi ricadano nella censura ecclesiastica. Finalmente fu dichiarato, che lo stipendio di 400 marche, dovuto al capitano di Trento, sia pagato in parti uguali dai due belligeranti; e che niuno di loro in questo frattempo faccia all’altro nocumento di sorta, sotto il vincolo del giuramento di fedeltà prestato dal Conte e dal Vescovo nelle mani dell’Imperatore Rodolfo I1.

In tale congiuntura intervenne il nostro vescovo Enrico, siccome testimonio, alla pubblicazione di due decreti imperiali. Col primo l’Imperatore Rodolfo dichiarava competere ai duchi bavari, come possessori

  1. Prato, Pincio, Ughelli, Bonelli, Gentilotti. Miscellanea Alberti, Τ. V, fol. 64. T. VII, fol. 208.