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50- Simone Aliprandi - Apriti standard! www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti [omissis].

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.»


A stemperare tale divieto vi è però il paragrafo terzo che pare esser stato scritto proprio per salvaguardare l’esistenza di pratiche virtuose di accordo fra imprese, quali appunto dovrebbero essere quelle relative alla normazione.

«3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico [omissis].»1

Ciò significa che la Comunità Europea può di volta in volta considerare leciti accordi fra imprese che siano ritenuti non pericolosi per l’equilibrio concorrenziale ed esentare i singoli casi dall’applicazione del divieto di cui al paragrafo primo dell’art. 101 (ex 81).

Non a caso infatti la Commissione Europea si preoccupa di fornire regolarmente indicazioni su come applicare le condizioni previste dall’art. 81, in modo da «aiutare le imprese a distinguere tra gli accordi compatibili con le regole della concorrenza e quelli che non lo sono. Un esempio sono le linee direttrici per la valutazione degli accordi orizzontali (principalmente tra concorrenti) e degli accordi verticali (come gli accordi di distribuzione)». 2

Inoltre, al di là di questo inquadramento generale nel campo di applicazione dell’art. 101 (ex 81), sussistono problematiche specifiche e sicuramente più complesse, come principalmente quelle che implicano trasversalmente i principi del diritto antitrust e il già citato uso strategico dei

  1. Per un approfondimento si veda il recente Regolamento (UE) N. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
  2. http://ec.europa.eu/competition/consumers/legislation_agreements_it.html.