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A questo punto però si pongono due diversi approcci al fenomeno. In materia di standard, infatti, si distingue tradizionalmente in due grandi categorie, che cercheremo di illustrare in modo estremamente semplificato con lo scopo primario di inquadrare fin da subito l’argomento, lasciando ai paragrafi successivi l’approfondimento sulle relative problematiche: ci riferiamo alla categoria di standard de jure e a quella di standard de facto.1

Si parla di standard de jure quando lo standard è frutto di un regolare processo di analisi tecnica e definizione gestito da apposite organizzazioni, e quando è stato formalizzato e descritto in uno specifico documento chiamato comunemente “norma tecnica”, o anche più semplicemente “norma”; di conseguenza gli enti preposti a questo tipo di attività vengono denominati enti di formazione (o anche più genericamente di standardizzazione).

Le norme vengono formalizzate attraverso un complesso meccanismo di consultazione e analisi che vede il coinvolgimento da parte dell’ente di normazione di esperti del settore industriale implicato e dei cosiddetti stakeholders, ovvero i soggetti potenzialmente interessati allo standard nascente. Ovviamente l’autorevolezza di una norma dipende anche (anzi, soprattutto) dalla presenza del maggior numero di stakeholders coinvolti nel processo e dalla precisione e trasparenza nella descrizione dello standard. Avremo modo di approfondire le dinamiche dell’attività di normazione nei prossimi paragrafi.

Tuttavia, è importante sottolineare che non sempre un determinato modello può assurgere allo status di standard de jure. Ci sono infatti modelli di riferimento che solo per la loro elevata diffusione vengono comunemente considerati standard, ma in realtà non sono mai stati riconosciuti come tali da apposite organizzazioni attraverso un regolare processo di standardizzazione: si parla in questo caso di standard de facto.2

È dunque il caso di focalizzare l’attenzione sulla definizione generica di standard fornita poco fa, della quale uno degli elementi costitutivi è il concetto di “convenzione”. Elemento uniformante di qualsiasi definizione infatti è che un modello tecnico sia da considerare standard in virtù di una convenzione, cioè di un accordo più o meno espresso.

In tal senso è interessante riflettere su un’ulteriore definizione di standard: quella che si trova sul “Dizionario di informatica” curato da Microsoft Press ed edito in Italia da Mondadori:

«Serie di dettagliate indicazioni tecniche di diritto sostenute da una


  1. Per questa dicotomia si veda anche la voce “standard” su Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_(diritto).
  2. Si veda la voce “Standard de facto” che si trova su Webopedia Computer Dictionary: «A format, language, or protocol that has become a standard not because it has been approved by a standards organization but because it is widely used and recognized by the industry as being standard.» www.webopedia.com/TERM/D/de_facto_standard.html.