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114- | Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org |
Corte, rimandando il lettore a fonti più specifiche e dettagliate1 per un’analisi puntuale dell’intera sentenza.
È impugnato l’art. 3 della legge regionale ora citata, il quale, sotto la rubrica “Diritto allo sviluppo portabile”, stabilisce che “Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario”. Ad avviso della difesa dello Stato, la disposizione interviene sulla materia del diritto d’autore, derogando alla disciplina dettata per tutti i programmi per elaboratori dagli artt. 64-bis e seguenti della legge n. 633 del 1941, e successive modifiche e integrazioni [omissis]. La resistente replica sostenendo che chiunque ha il diritto di sviluppare un software originale, se ne è capace, compatibile con altri standard o formati. Da ciò si dovrebbe dedurre che la contestazione del ricorrente riguardi l’ultima parte dell’articolo, nella quale si riconosce tale diritto anche nei confronti degli standard e dei formati del software proprietario. In sostanza l’illegittimità costituzionale sarebbe ravvisabile nell’implicito obbligo (imposto agli autori di software, anche proprietari) di mettere a disposizione di tutti le conoscenze tecniche relative ai propri standard e formati, in modo da rendere effettivo lo sviluppo di programmi compatibili. Tuttavia, tale interpretazione sarebbe “asistematica e per ciò solo discutibile”. Infatti, la disposizione andrebbe coordinata con il resto dell’impianto normativo generale e, quindi, interpretata nel senso che essa riconosce un diritto di sviluppo esercitabile sempre e soltanto nei limiti di quanto permesso dall’esercizio dei diritti altrui (in questo caso, dell’autore del software già esistente). Inoltre, proprio la normativa statale, e per la precisione l’art. 64- |
- ↑ Di certo su questa sentenza verranno scritte pagine e commenti di vario tipo; tuttavia alla data di scrittura di questo libro non si dispone di una nota a sentenza vera e propria a cui rimandare. Si segnala però il comunicato pubblicato da AsSoLi pochi giorni dopo il deposito della sentenza, da cui si evince quanto segue: «In sostanza, secondo la Corte preferire Software Libero non viola la libertà di concorrenza, in quanto la libertà del software è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno specifico prodotto o marchio: questa sentenza mette a nudo l’inconsistenza degli argomenti di quanti, fino ad oggi, si sono opposti all’adozione di norme che favoriscono il software libero argomentando che confliggono con il principio di “neutralità tecnologica”».
Si veda il comunicato al sito www.softwarelibero.it/Corte_Costituzionale_favorisce_softwarelibero.
Più scettici risultano invece altri studiosi fra cui Guido Scorza e Alfonso Fuggetta che sui rispettivi blog personali hanno espresso le loro perplessità a riguardo.