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garantirne la disponibilità e fruibilità.
1. Il software libero è un programma informatico a codice sorgente aperto che viene rilasciato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo, incoraggiandone la redistribuzione. 2. I soggetti che svolgono attività di software libero producono, trasformano, scambiano o promuovono il software di cui al comma 1, nonché beni e servizi ad esso collegati. 3. L’attività di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, attraverso: a) l’accesso libero al programma; b) l’esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo; c) lo studio del funzionamento del programma e l’adattamento alle |
- ↑ II testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web www.regione.piemonte.it/urp/dwd/lr9_2009.pdf. Si segnala anche la relativa delibera di attuazione del 30 novembre 2009, n.8-12657.
- ↑ II testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web: http://notes.regione.lazio.it/Produzione/Normativa/Leggi.nsf/RicercaWeb/96DD1F6A186410F7C1257608004EB48B.