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4) più specificamente dedicata ai formati con cui le pubbliche amministrazioni conservano e gestiscono i loro dati.

Art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa [...] e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

Il comma 2 rappresenta la prima norma a livello di legislazione ordinaria nazionale esplicitamente dedicata alla promozione dell’interoperabilità (intesa in senso ampio), supportata dal concetto affine di cooperazione applicativa; ma si tratta anche di una norma più specificamente dedicata alla promozione della compatibilità e quindi dell’apertura dei formati.

Meno deciso ed efficace appare invece il successivo comma 3, che nell’intento di fornire una definizione legislativa del concetto di formato aperto, tende a non sbilanciarsi molto; infatti, ad un attento confronto con la definizione più accettata di “formato aperto” (come sopra esposta), ci si accorge della mancanza di alcuni elementi essenziali. Per contro, sulla pagina