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occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un documento se ciò comporta difficoltà sproporzionate. Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall’utilizzo di programmi informatici specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili o ad essi destinati.


8. Il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)

Il contenuto della direttiva Stanca viene quasi interamente trasfuso nel Decreto Legislativo n. 82 del 2005, testo unico che vuole riorganizzare i molteplici e spesso poco organici interventi normativi in materia di tecnologie informatiche ed e-government. Oltre a questo intento di riorganizzazione normativa, il decreto (noto come “Codice dell’amministrazione digitale” e abbreviato in CAD) ha avuto in merito di fissare alcuni “diritti fondamentali per il cittadino digitale” come il diritto all’uso delle tecnologie, il diritto di accesso ai documenti anche attraverso procedimenti digitali, il diritto di comunicare con la pubblica amministrazione per via telematica, il diritto ad effettuare pagamenti in via digitale.1 Non potendo entrare in questa sede nel merito di ogni singolo diritto sancito dal CAD e tantomeno delle relative problematiche di effettività giuridica, si rimanda a fonti specialistiche.2 Tuttavia ai fini della nostra analisi ci interessa sottolineare che il tema dell’interoperabilità e dell’adozione di standard aperti, pur essendo esplicitato in pochi articoli (che vedremo ora), fa da sfondo a molte disposizioni del CAD e sembra assurgere anch’esso a principio fondante di una pubblica amministrazione digitale moderna, funzionale e rivolta alle esigenze dei cittadini. Si pensi appunto a come l’utilizzo di formati aperti per la conservazione e la trasmissione dei dati rientri nel campo d’azione del diritto di accesso ai documenti della PA e del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, come sanciti dalle riforme della pubblica amministrazione degli anni 90 e riconfermati - per così dire - in versione digitale nello stesso CAD.

Soffermiamoci ora sulla norma decisamente più centrale ai fini della nostra analisi: l’articolo 68 del CAD. Esso si può idealmente dividere in due parti: la prima (comma 1) dedicata ai criteri di acquisizione delle soluzioni software da parte della pubbliche amministrazioni e la seconda (commi 2, 3 e

  1. Si veda l’intero Capo I (Principi Generali).
  2. A tal proposito si legga l’interessante analisi di Pacchioli P., Gli aspetti informatici del codice dell’amministrazione digitale, in Rossetti A. (a cura di), Legal Informatics, Moretti Honegger, 2008.