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Capo IV. — Premi ed Onorificenze
Art. 33. — In occasione d'incendi o d'altri pubblici o privati infortuni, i pompieri che si fossero distinti per coraggiose azioni, verranno ricompensati con premi da decretarsi dal Consiglio di disciplina ed Autorità Comunale.
Art. 34. — La Giunta Municipale inoltre fa conoscere al R. Governo, mediante circostanziata relazione dei fatti, i nomi di quei pompieri i quali abbiano salvato persone da certa morte, esponendo evidentemente la propria vita, e li propone sia per l'onorevole distinzione della medaglia al valor civile, sia per quelle altre ricompense che credesse opportune.
Art. 35. — La distribuzione dei premi sarà fatta pubblicamente e solennemente dal Sindaco, alla presenza dell'intiero corpo nella festa dello Statuto.
Capo V. — Vestiario ed Armamento
Art. 36. — I pompieri in attività di servizio vestono una uniforme speciale che si distingue in alta e bassa, e sono armati.
Art. 37. — La tabella A portata in fine del presente, contiene la nota degli articoli di vestiario e di armamento con la durata assegnata per ciascun articolo.
Art. 38. — I pompieri sono responsabili degli articoli di vestiario ed armamento loro consegnati e della loro durata di rigore, tranne il caso fossero stati danneggiati straordinariamente in servizio e non per incuria.
Art. 39. — Il vestiario ed armamento è sempre proprietà della squadra, quindi è in facoltà del consiglio di disciplina, dare in proposito tutte le disposizioni che crederà opportune tanto dal lato dell'economia, quanto del decoro.
Art. 40. — I distintivi dei graduati e pompieri per l'alta tenuta sono i seguenti:
Il comandante si distingue colla doppia asola d'oro al colletto e alle manopole. I bottoni della sua uniforme saranno dorati, la sciabola uso quella dell'esercito.
Art. 41. — Il vestiario di bassa tenuta deve stare nel locale dell'arsenale.