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quali sono: muratore, fabbro, falegname, ottonaio, trombaio, carraio, imbianchino, etc.
Art. 4. — I graduati dovranno essere di adeguata istruzione elementare; gli altri dovranno preferibilmente saper leggere e scrivere.
Dovranno inoltre tutti individualmente esser forniti di quelle qualità morali, che sole valgano a procurare al corpo dei Pompieri la piena ed illimitata fiducia dell'autorità e dei cittadini, la pubblica estimazione; e dovranno tutti possedere i seguenti requisiti:
1) età all'epoca dell'elezione, non maggiore di 40 anni non minore di 20;
2) esser ben formati della persona, e riunire robustezza di complessione e destrezza di corpo;
3) buona salute abituale da constatarsi mediante visita medico-chirurgica;
4) statura non inferiore a m. 1,57;
5) esser cittadini italiani;
6) aver sempre tenuta una buona condotta sì morale che politica;
7) non aver riportato condanne infamanti presso i Tribunali.
Art. 5. — L'ammissione definitiva nel corpo ha luogo dopo un mese di esperimento, trascorso il quale l'aspirante prenderà una ferma di triennio in triennio.
Il comandante dei Pompieri ne è l'immediato capo ed il primo responsabile di ogni servizio.
Sono sue attribuzioni:
a) la direzione e distribuzione di tutti i servizi ordinari e straordinari;
b) l'istruzione del corpo dei Pompieri (pompieristica e militare);
c) l'amministrazione del corpo stesso;
d) la conservazione e mantenimento in buono stato del materiale per l'estinzione degl'incendi;
e) il mantenimento scrupoloso della disciplina e quant'altro può concernere la direzione ed il comando del Corpo.
Art. 6. — Spetta al comandante del corpo la tenuta dei registri di matricola e stato di servizio, nonché la formazione dei ruoli di pagamento ordinario e straordinario.
Ė tenuto inoltre a fare, sull'andamento dei servizi, regolari