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quali sono: muratore, fabbro, falegname, ottonaio, trombaio, carraio, imbianchino, etc.

Art. 4. — I graduati dovranno essere di adeguata istruzione elementare; gli altri dovranno preferibilmente saper leggere e scrivere.

Dovranno inoltre tutti individualmente esser forniti di quelle qualità morali, che sole valgano a procurare al corpo dei Pompieri la piena ed illimitata fiducia dell'autorità e dei cittadini, la pubblica estimazione; e dovranno tutti possedere i seguenti requisiti:

1) età all'epoca dell'elezione, non maggiore di 40 anni non minore di 20;

2) esser ben formati della persona, e riunire robustezza di complessione e destrezza di corpo;

3) buona salute abituale da constatarsi mediante visita medico-chirurgica;

4) statura non inferiore a m. 1,57;

5) esser cittadini italiani;

6) aver sempre tenuta una buona condotta sì morale che politica;

7) non aver riportato condanne infamanti presso i Tribunali.

Art. 5. — L'ammissione definitiva nel corpo ha luogo dopo un mese di esperimento, trascorso il quale l'aspirante prenderà una ferma di triennio in triennio.

Il comandante dei Pompieri ne è l'immediato capo ed il primo responsabile di ogni servizio.

Sono sue attribuzioni:

a) la direzione e distribuzione di tutti i servizi ordinari e straordinari;

b) l'istruzione del corpo dei Pompieri (pompieristica e militare);

c) l'amministrazione del corpo stesso;

d) la conservazione e mantenimento in buono stato del materiale per l'estinzione degl'incendi;

e) il mantenimento scrupoloso della disciplina e quant'altro può concernere la direzione ed il comando del Corpo.

Art. 6. — Spetta al comandante del corpo la tenuta dei registri di matricola e stato di servizio, nonché la formazione dei ruoli di pagamento ordinario e straordinario.

Ė tenuto inoltre a fare, sull'andamento dei servizi, regolari