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Allegato N. 3.
REGOLAMENTO — STATUTO
Capo I. — Disposizioni disciplinari
Art. 1. — Lo scopo dell’istituzione di una squadra di pompieri municipali, si è il provvedere all’estinzione degl’incendi.
Art. 2. — Presterà inoltre servizio in occasione di altri disastri come franamenti, rovine di fabbricati, assistenza pubblica etc., ed ogni qualvolta in fine, che l’Autorità Municipale ordinerà servizi che avrà ravvisato consentanei alla istituzione.
Il personale del corpo dei pompieri si compone come appresso:
Comandante | N. | 1 |
Quartier-mastro (Furiere) | » | 1 |
Capo-squadra (Caporal maggiore) | » | 1 |
Caporale magazziniere | » | 1 |
Militi | » | 18 |
Allievi pompieri | » | 6 |
Totale | N. | 28 |
Art. 3. — La nomina dei militi e l’idoneità dei medesimi verrà riconosciuta dal Consiglio di disciplina del corpo, il quale si comporrà:
del Sindaco, Presidente | |
di due Consiglieri Comunali | Consiglieri |
di un Medico | |
del Comandante la Squadra | |
del Segretario Comunale, Segretario. |
I graduati verranno fatti per esame dopo due anni di esercizio.
I pompieri saranno scelti fra gl’individui che esercitano mestieri, che hanno qualche rapporto con la natura dell’istituzione,