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»2. Procurino i Parrochi, che essi Cherici non intervengano alle Funzioni Ecclesiastiche di qualunque genere, se di Toga non sono vestiti.

»3. Viene raccomandato ed ingiunto a tutti coloro, che non hanno bisogno di fare diversamente per motivi di salute, che sia costantemente tenuto in pratica l’uso del Cappello triangolare: e quando il bisogno richiede diversamente, la forma posata giustificherà l’eccezione.

»4. Vengono pure richiamate in vigore le Disposizioni di Monsignor Pietro Fazzi de’ 12 Maggio 1828. per le quali «proibite le buffe, le corvatte, le attillature, e i calzoni lunghi, e le fogge studiate, e mondane, si ingiunge di non comparire mai in pubblico se non col collare, e con un’abito che sia di colore modesto, e grave, e tale nelle forme quale suole portarsi dalle persone culte nei luoghi di rispetto, escluse affatto le più recenti forme straniere, e le così dette cacciatore, o carniera tollerabili unicamente quando per una onesta ricreazione qualche volta si rechino nelle solitarie campagne per occuparsi di quel genere di caccia, che al disposto dei Sacri Canoni non contradica.»

»5. Per le medesime Disposizioni richiamate in vigore «si proibisce a tutti, singoli gli Ecclesiastici come sopra abitanti in qualunque luogo della Diocesi l’accostarsi al Sacro Altare, o qualunque altra Funzione da farsi in Chiesa, o fuori di Chiesa, alla quale siano direttamente chiamati, senza collare, senza cappello a tre punte, e senza veste talare, che nella Città, e nelle Collegiate dovrà essere assolutamente Toga, o Filippina (la quale per esser chiusa dietro, e ben lunga equivale alla Toga) e nelle campagne almeno almeno dovrà essere un abito di color nero, che per il taglio suo, e per lunghezza, che al tallone lo appressi, di veste talare in qualche modo il nome convenientemente conservi, ed escluda la mostruosità, che salta agli occhi di chicchessìa, quando si vede un Ministro del Santuario vestito dei sacri arredi, e di cotta con una veste sì breve, che neppure l’antico abito viatorio raggiunge, e lascia in dubbio se chi lo indossa dallo spasso ritorni, o si disponga per celebrare colla dovuta decenza le Funzioni del S. suo Ministero.»

»E fermo stante qualunque precedente regolamento, ordine, disposizione, e privilegio legittimamente concesso, per ottenere con tutta sicurezza l’intento di queste provide Disposizioni, è necessario che sia noto alli Cherici, e altri non Sacerdoti, che in qualunque caso di trasgressione, oltre ad essere volta per volta mortificati con una proporzionata pena ad arbitrio, saranno almeno per anni cinque rigettati dalla Ordinazione, e quanto ai Sacerdoti si procederà a punirne la disobbedienza con grave pena, che si porterà fino alla sospensione a divinis, quale intanto dichiariamo che ipso facto si incorra da tutti quei Sacerdoti, che dentro la Città, o nelle Chiese Collegiate celebrino la S. Messa, o assistano agli Uffizi divini senza la Toga, o la Filippina come sopra si è detto.

»6. A dichiarazione del precedente paragrafo si avverte non comprendersi infra le filippine considerate come equipollente della Toga, quelle vesti che sebbene tagliate a foggia di soprabito, sono artificiosamente cucite nella parte posteriore, o che presentano nella pistagna ossia bavero una esuberanza inconciliabile colla decenza quando vi si soprapponga la cotta, o che conservino il carattere di soprabito per la loro brevità.

»7. Viene altresì rigorosamente proibito il portare fedine, baffi, e altre fogge di acconciare la barba, e i capelli, che sono affatto aliene da quella Ecclesiastica