Ordinanza della Corte Costituzionale n. 34-2008
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ORDINANZA N. 34 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori:
- Giudici
- - Giovanni Maria FLICK
- - Ugo DE SIERVO
- - Alfonso QUARANTA
- - Franco GALLO
- - Luigi MAZZELLA
- - Gaetano SILVESTRI
- - Sabino CASSESE
- - Maria Rita SAULLE"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), promosso con ordinanza del 9 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento penale a carico di Vidili Silvia Alessandra ed altri, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visti l'atto di costituzione di Pitzalis Cesare;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che la Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza del 9 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui configura come reato la condotta di chi, presidente o gestore di un circolo ricreativo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, perché abilitato alla ricezione in solo ambito privato, trasmette un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, laddove la più grave ipotesi prevista dagli artt. 4 e 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), era, prima delle modifiche apportate dalla legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punita con la sola sanzione amministrativa;
che il giudice a quo osserva che l'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha sostituito integralmente l'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, già introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 15 marzo 1996, n. 204, prevedeva e prevede quale ipotesi delittuosa la ritrasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
che, viceversa, gli artt. 4, lettera b), e 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 - successivamente modificati dall'art. 1 della legge 7 febbraio 2003, n. 22, con la previsione di sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative - configuravano come illecito amministrativo la vendita e l'installazione a fini commerciali di un dispositivo illecito;
che, circa la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, la Corte d'appello ne motiva la sussistenza avuto riguardo all'irragionevole disparità di trattamento tra chi realizza una condotta, di maggior disvalore giuridico, posta in essere a fini di lucro e mediante l'uso, la vendita, l'importazione di dispositivi illeciti e volta a privare in toto il concessionario del corrispettivo economico dovuto per il servizio, rispetto a chi pone in essere un comportamento, di «sostanziale rilievo» civilistico, che viola l'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto, utilizzando apparecchi atti alla codificazione, legittimamente detenuti, in ambito diverso da quello domestico, contrattualmente previsto;
che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito Cesare Pitzalis, parte nel giudizio a quo;
che la parte privata ritiene, condividendo il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice a quo, che la norma censurata sanzioni in modo deteriore una condotta dotata di minor disvalore;
che l'ordinamento consentirebbe la permanenza nell'ambito dell'illiceità penale di comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale e concernenti servizi erogati senza corrispettivo economico, punendo, invece, come illecito amministrativo condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro; che, ad avviso della parte privata, chi versa in situazione di manifesta e totale pirateria elettronica, in quanto fraudolentemente produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria; chi, invece, munito di regolare contratto e lecito detentore di siffatte apparecchiature, viola il contratto operando una diffusione ad utilizzo improprio, si espone a sanzione più grave.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ad oggetto l'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui configura come reato la condotta di chi, presidente o gestore di un circolo ricreativo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, perché abilitato alla ricezione in solo ambito familiare, utilizza per uso pubblico un servizio televisivo criptato, ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
che il giudice rimettente denuncia l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi realizza un fatto di maggior disvalore - la violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato) -, punito (anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 7 febbraio 2003, n. 22) come illecito amministrativo, e chi realizza un fatto di minor disvalore, autore di un illecito penale e come tale sanzionato; che l'ordinanza di rimessione muove da un erroneo presupposto ermeneutico, giacché ritiene che la fattispecie di reato prevista dall'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge n. 633 del 1941 sia integrata anche in presenza di un comportamento di sostanziale rilievo civilistico, costituente mero inadempimento dell'obbligazione assunta all'atto della conclusione del contratto, laddove la norma denunciata richiede altresì che il fatto sia commesso «per uso non personale» e «a fini di lucro»;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata (si veda anche l'ordinanza n. 157 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to: Franco BILE, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA