Ordinanza Consiglio di Stato 1 aprile 2008 n. 12231
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza: 1744/08
Registro Generale: 2421/2008
Sezione Quinta
composto dai Signori: Pres. Est. Sergio Santoro
- Cons. Aldo Fera
- Cons. Marzio Branca
- Cons. Adolfo Metro
- Cons. Giancarlo Giambartolomei
- Cons. Aldo Fera
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA-DC
BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO
MANCUSO PIERLUIGI Q. CANDIDATO CAPOLISTA REG. LAZIO AL SENATO
rappresentato e difeso da:
Avv. ANGELO R. SCOIANO
Avv. PAOLO DI MARTINO
Avv. RUGGERO FRASCAROLI
con domicilio eletto in Roma
VIA DEL BABUINO, 107
presso
ANGELO R. SCHIANO
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
non costituitosi;
UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE
non costituitosi;
UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA
non costituitosi;
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC
rappresentato e difeso da:
Avv. CARLO MARTUCCELLI
Avv. GIOVANNI GALOPPI
con domicilio eletto in Roma
P.LE DON MINZONI 9
presso
CARLO MARTUCCELLI
SENATO DELLA REPUBBLICA
non costituitosi;
per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA Sezione II BIS n. 1618/2008, resa tra le parti, concernente SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE2008;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto manda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC
Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi, altresì, per le partì gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;
Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;
Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;
Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 1 aprile 2008.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- IL SEGRETARIO