Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna - Convenzione (I), Ginevra, 12 agosto 1949
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I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.
ARTICOLO 2
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.
Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
ARTICOLO 3
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
- Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:- le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- la cattura di ostaggi;
- gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
- I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.
ARTICOLO 4
Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure ai membri del personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonché ai morti raccolti.
ARTICOLO 5
Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzione è applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo.
ARTICOLO 6
Oltre agli accordi di esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 e 52, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.
I feriti e i malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori. oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.
ARTICOLO 7
I feriti e malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.
ARTICOLO 8
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.
I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione delle loro attività.
ARTICOLO 9
Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario o religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.
ARTICOLO 10
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.
Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.
Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente.
Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi indicati dovrà, nella sua attività, rimanere consapevole della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.
Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso.
Ogni qualvolta è fatta menzione della presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 11
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.
A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso.
Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.
CAPITOLO II - FERITI E MALATI
ARTICOLO 12
I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza.
Essi saranno trattati e curati con umanità dalla Parte in conflitto che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o altro criterio analogo. È rigorosamente proibito qualunque attentato alla loro vita e alla loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito ucciderli o sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo.
Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.
La Parte in conflitto obbligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.
ARTICOLO 13
La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle seguenti categorie:
- i membri delle forze armate di una Parte in conflitto nonché i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
- i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, sempreché queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzata, adempiano alle seguenti condizioni:
- abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
- portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
- si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
- i membri delle forze armate regolari che dipendono da un governo o da un'autorità non riconosciute dalla potenza detentrice;
- le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano;
- i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;
- la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.
ARTICOLO 14
Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo precedente, i feriti e i malati di un belligerante, caduti in potere dell'avversario saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto internazionale concernenti i prigionieri di guerra.
ARTICOLO 15
In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senz'indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati.
Ogni qualvolta le circostanze lo permettano saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sul campo di battaglia.
Potranno parimenti essere conchiusi accordi locali tra le Parti in conflitti per lo sgombero o lo scambio dei feriti e dei malati di una zona assediata o accerchiata e per passaggio di personale sanitario e religioso nonché il materiale sanitario a destinazione di tale zona.
ARTICOLO 16
Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile comprendere:
- l'indicazione della Potenza della quale dipendono;
- il corpo di appartenenza o il numero di matricola;
- il cognome;
- il o i nomi;
- la data di nascita;
- ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta d'identità;
- la data e il luogo della cattura o della morte;
- indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.
Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza della quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.
Le Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimenti, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d'identità, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o affettivo trovati sui morti.
Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.
ARTICOLO 17
Le Parti in conflitto vigileranno perché il seppellimento o la cremazione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. La metà della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, resterà sul cadavere.
I corpi potranno essere cremati soltanto per imperiose ragioni di igiene o per motivi derivanti dalla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particolareggiata, con indicazioni dei motivi, nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti.
Le Parti in conflitto vigileranno inoltre che i morti sia onorevolmente seppelliti, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, che le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possono sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilità, le Parti in conflitto organizzeranno ufficialmente un Servizio delle tombe allo scopo di rendere possibili eventuali esumazioni, di assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il posto delle tombe, e il loro eventuale ritorno al paese di origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese di origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito.
Non appena le circostanze lo permetteranno o al più tardi alla fine delle ostilità, questi servizi si scambieranno, per il tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo comma dell'art. 16, gli elenchi indicati il posto esatto e il contrassegno delle tombe, nonché le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.
ARTICOLO 18
L’autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto il suo controllo, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano risposto all'appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa manterrà a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni.
L'autorità militare deve autorizzare gli abitanti e le società di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalità appartengano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno.
Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei confronti dei diritti e dei malati.
CAPITOLO III - FORMAZIONI E STABILIMENTI SANITARI
ARTICOLO 19
Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle parti in conflitto.
Qualora cadessero nelle mani della Parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni fino a tanto che la Potenza catturante non avrà provveduto essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in queste formazioni.
Le autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie.
ARTICOLO 20
Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non dovranno essere attaccate da terra.
ARTICOLO 21
La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senz'effetto.
ARTICOLO 22
Non saranno considerate come condizioni idonee a privare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all'art. 19:
- il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;
- il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
- il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora consegnate al servizio competente;
- il fatto che il personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante;
- il fatto che l'attività umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o del loro personale sia estesa a feriti o malati civili.
ARTICOLO 23
Le Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, nonché il personale incaricato di organizzare e amministrare queste zone e località e di curare le persone che vi si troveranno concentrate.
Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi per il riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite. Esse potranno, a questo scopo, adottare le disposizioni previste dal progetto di accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le modifiche che ritenessero necessarie.
Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare l'istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località sanitarie.
CAPITOLO IV - PERSONALE
ARTICOLO 24
Il personale sanitario adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari nonché i cappellani destinati alle forze armate, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza.
ARTICOLO 25
I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno anch'essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue mani.
ARTICOLO 26
Sono parificati al personale indicato nell'art. 24, il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.
Ogni Alta parte contraente notificherà all'altra, sia in tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.
ARTICOLO 27
Una società riconosciuta di un paese neutrale potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte in conflitto soltanto col previo consenso del proprio Governo e l'autorizzazione della stessa Parte in conflitto. Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte al controllo di detta Parte in conflitto.
Il governo neutrale notificherà questo consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta. La Parte in conflitto che abbia accettato questo concorso sarà obbligata, prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte avversaria.
Questo concorso non dovrà, in nessuna circostanza, essere considerato come un'ingerenza nel conflitto.
I membri del personale indicato nel primo comma dovranno essere debitamente muniti di documenti d'identità previsti dall'art. 40 prima di lasciare il paese neutrale al appartengono.
ARTICOLO 28
Il personale designato negli articoli 24 e 26 se cade in potere della parte avversari, sarà trattenuto soltanto nella misura in cui le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra.
I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:
- essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori campo. L'autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto;
- in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto.
A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa l'equiparazione dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'art. 26. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevolazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni; - il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna al campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa.
Durante le ostilità, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità. Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.
ARTICOLO 29
Il personale indicato nell'art. 25, caduto in potere del nemico, sarà considerato come prigioniero di guerra, ma sarà adibito, per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie.
ARTICOLO 30
I membri del personale, che non sia indispensabile di trattenere in virtù delle disposizioni dell'art. 28, saranno rinviati alla parte in conflitto cui appartengono, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.
Nell'attesa del rinvio, essi non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto cui appartengono.
Pertanto, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro proprietà.
ARTICOLO 31
La scelta del personale il cui rinvio alla Parte in conflitto è previsto in conformità dell'art. 30 sarà fatta senza tener conto di qualsiasi considerazione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo l'ordine cronologico della cattura e dello stato di salute.
Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri nonché la sua ripartizione nei campi.
ARTICOLO 32
Le persone designate nell'art. 27 non potranno essere trattenute se cadono in potere della parte avversaria.
Salvo accordo contrario, esse saranno autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.
Nell'attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria, e saranno preferibilmente destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto al cui servizio si trovano.
Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli strumenti e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro proprietà.
Le Parti in conflitto assicureranno a questo personale, mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al personale corrispondente del proprio esercito.
Il vitto sarà in ogni modo sufficiente in quantità, qualità e varietà per assicurare agli interessati un equilibrio normale di salute.
CAPITOLO V - EDIFICI E MATERIALE SANITARIO
ARTICOLO 33
Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in potere della parte avversaria, rimarrà destinato ai feriti e ai malati.
Gli edifici, il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso finché siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia, i comandanti degli eserciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, sempreché abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono curati.
Il materiale e i depositi indicati nel presente articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente.
ARTICOLO 34
I beni mobili e immobili della società di soccorso ammesse al beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà privata.
Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti dalle leggi e gli usi di guerra sarà esercitato soltanto in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.
CAPITOLO VI - TRASPORTI SANITARI
ARTICOLO 35
I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti come le formazioni sanitarie mobili.
Nel caso in cui tali trasporti o veicoli cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la Parte in conflitto che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati ch'essi contengono.
Il personale civile e tutti i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle norme generali del diritto internazionale.
ARTICOLO 36
Gli aeromobili sanitari, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti e dei malati, nonché per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificatamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate.
Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa fra le Parti in conflitto sia all'inizio, sia durante le ostilità.
Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare. Nel caso di un atterraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo.
Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti e i malati, nonché l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti.
ARTICOLO 37
Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di questi e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il volo a quote, a ore e su rotte specificatamente convenute tra le Parti in conflitto e le Potenze neutrali interessate.
Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uguale a tutte le Parti in conflitto.
I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale, in territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla potenza dalla quale i feriti e i malati dipendono.
CAPITOLO VII - SEGNO DISTINTIVO
ARTICOLO 38
In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema del servizio sanitario degli eserciti.
Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione.
ARTICOLO 39
Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema figura sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato per il servizio sanitario.
ARTICOLO 40
Il personale indicato negli articoli 24, 26 e 27, porterà, fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare.
Questo personale avrà, oltre alla targhetta d'identità prevista dall'art. 16, una speciale carta d'identità munita di segno distintivo.
Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere formato tascabile. Essa sarà redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La carta sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue. Porterà il bollo a secco dell'autorità militare.
La carta d'identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti in conflitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzeranno.
Ogni carta d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui sarà conservato dalla Potenza d'origine.
Il personale sopra indicato non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della carta d'identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdità avrà diritto di ottenere i duplicati della carta d'identità e la sostituzione dei segni distintivi.
ARTICOLO 41
Il personale indicato dall'art. 25 porterà, solo mentre esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato dall'autorità militare.
I certificati d'identità militari in possesso di questo personale preciseranno l'istruzione ricevuta dal titolare, il carattere temporaneo delle sue funzioni e il suo diritto a portare il bracciale.
ARTICOLO 42
La bandiera distintiva della Convenzione potrà essere alzata soltanto sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare, e soltanto con il consenso dell'autorità militare.
Nelle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte in conflitto a cui appartiene la formazione o lo stabilimento. Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico alzeranno soltanto la bandiera della Convenzione.
Le Parti in conflitto prenderanno, per quanto le esigenze militari lo permetteranno, le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.
ARTICOLO 43
Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto prescrive l'art. 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi a un belligerante, dovranno alzare, con la bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facoltà conferitegli dall'art. 42.
Salvo ordine contrario dell'autorità militare competente, esse potranno, in ogni circostanza, alzare la loro bandiera nazionale, anche se cadono in potere della parte avversaria.
ARTICOLO 44
L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole “croce rossa” o “croce di Ginevra”, fatta eccezione per i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, potranno essere adoperati, sia in pace che in guerra, soltanto per designare o progettare le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall'art. 38, comma secondo, per i paesi che li impiegano.
Le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa Leone e Sole Rossi) potranno, in tempo di pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della Croce Rossa per le altre attività conformi ai principi enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel caso in cui queste attività continuassero in tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l'emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto.
Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personale debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo della croce rossa su fondo bianco.
In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l'autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna, Leone e Sole Rossi) potrà essere fatto uso dell'emblema della Convenzione, in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti e malati.
CAPITOLO VIII - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 45
Ogni Parte in conflitto dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione.
ARTICOLO 46
Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione.
ARTICOLO 47
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includere lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.
ARTICOLO 48
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.
CAPITOLO IX - REPRESSIONE DEGLI ABUSI E DELLE INFRAZIONI
ARTICOLO 49
Le Alte parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria, per stabilire sanzioni penali adeguate da applicare alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente.
Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purché questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.
Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.
Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
ARTICOLO 50
Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio internazionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente l'integrità fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
ARTICOLO 51
Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o una altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.
ARTICOLO 52
A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per scelta di un arbitro, che deciderà sulla procedura da seguire.
Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.
ARTICOLO 53
L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di <<croce rossa>> o di <<croce di Ginevra>>, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione.
In ragione dell'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori federali invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione, l'uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di questi marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.
Tuttavia, le Alte Parti contraenti che non erano Parti della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi indicati nel primo comma, un termine massimo di tre anni, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso, rimanendo inteso che durante detto termine l'uso non potrà apparire, in tempo, come destinato a conferire la protezione della convenzione.
Il divieto previsto dal primo comma di quest'articolo si applica, senz'effetto per i diritti acquisiti dagli utenti anteriori, agli emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo comma dell'art. 38.
ARTICOLO 54
Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall'art. 53.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 55
La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici.
Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione i lingua russa e in lingua spagnola.
ARTICOLO 56
La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna.
ARTICOLO 57
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratificate saranno depositate a Berna.
Del deposito di ciascun strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata al Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.
ARTICOLO 58
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.
Essa entrerà successivamente in vigore per ciascun Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.
ARTICOLO 59
La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni del 22 agosto 1864, del 6 luglio 1906 e del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.
ARTICOLO 60
A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.
ARTICOLO 61
Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte.
Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.
ARTICOLO 62
Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la più rapida.
ARTICOLO 63
Ciascun delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alti Parti contraenti.
La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciate è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.
La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciate.
Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.
ARTICOLO 64
Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.
In fede i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese.
L'originale sarà depositato negli archivi della confederazione svizzera. Il consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della convenzione a ciascuno degli stati che avranno aderito alla convenzione.
FIRME
Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canadà, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, India, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo, Messico, Monaco, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Santa Sede, Siria, Sri Lanka, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Ucraina, URSS, Uruguay, Venezuela.
ENTRATA IN VIGORE
21 ottobre 1950.
ANNESSO I: PROGETTO DI ACCORDO CONCERNENTE LE ZONE E LE LOCALITÀ SANITARIE.
ARTICOLO 1
Le zone sanitarie saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, nonché al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate.
Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.
ARTICOLO 2
Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria, non dovranno dedicarsi, né all'interno né all'esterno di questa zona a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con la produzione di materiale da guerra o con le operazioni militari.
ARTICOLO 3
La Potenza che istituisce una zona sanitaria prenderà tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi.
ARTICOLO 4
Le zone sanitarie risponderanno alle condizioni seguenti:
- esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite;
- dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza;
- saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere;
- non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità, possono avere importanza per la condotta della guerra.
ARTICOLO 5
Le zone sanitarie saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi:
- le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito;
- le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.
ARTICOLO 6
Le zone sanitarie saranno segnalate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici.
Di notte potranno esserlo anche mediante un'illuminazione adeguata.
ARTICOLO 7
Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità, ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerà d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto.
Non appena la Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempiuta, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende, o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'art. 8.
ARTICOLO 8
Ogni potenza che avrà riconosciuto una più zone sanitarie istituite dalla Parte avversaria, avrà il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicate nel presente accordo.
I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perché possano compiere la loro missione di controllo.
ARTICOLO 9
Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona.
Se, alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.
ARTICOLO 10
La Potenza che avrà istituito una o più zone e località sanitarie come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomineranno, o faranno designare da Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9.
ARTICOLO 11
Le zone sanitarie non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto.
ARTICOLO 12
In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali.
La Potenza occupante potrà nondimeno modificarne la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.
ARTICOLO 13
Il presente accordo è applicabile parimenti alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie.