Libretto personale Regio Esercito Italiano/Riammissione in servizio
Questo testo è completo. |
◄ | Passaggio alla milizia territoriale | Come si incorre nel reato di diserzione | ► |
I militari in congedo possono essere riammessi in servizio alle seguenti condizioni:
a) se, graduati o non, appartenenti all’arma dei carabinieri reali: non oltrepassino il 35° anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni ed assumano una nuova ferma di tre anni;
b) se caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni; se caporali od appuntati musicanti; se caporali maniscalchi e se caporali fuochisti del battaglione lagunari del genio: non oltrepassino il 35° anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale ed assumano una nuova ferma di cinque anni;
c) se caporali o soldati delle varie armi e corpi: soddisfacciano alle stesse condizioni stabilite nel comma precedente;
d) se sottufficiali delle varie armi e corpi: siano rivestiti del grado si sergente o sergente maggiore, si trovino in congedo da meno di due anni e posseggano gli altri requisiti determinati dal regolamento;
e) se caporali o soldati aspirino al riassoldimento nelle armi e specialità in cui è ammesso tale vincolo: si trovino in congedo da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati. Avvertasi che i riassoldati, oltre a percepire una speciale indennità, tramendano diritto di assegnazione alla 2° categoria ad un fratello purchè si verifichino due condizioni e cioè: che non vi sia in famiglia altro fratello già esentato dal servizio di 1° categoria e che il riassoldato si trovi sotto le armi alla chiusura della leva alla quale il fratello concorre.
I militari in congedo possono inoltre essere ammessi nel R. corpo di truppe coloniali purchè soddisfino le condizioni speciali stabilite per quel corpo.