Libretto personale Regio Esercito Italiano/Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento

Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento

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Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento
Passaggio alle compagnie di disciplina Notizie sul tiro a segno nazionale per i militari in congedo illimitato

Il soldato riceve i capi di vestiario e gli altri oggetti del corredo militare a titolo d’uso ed è responsabile della buona conservazione delle robe. E’ quindi suo stretto obbligo di averne la massima cura affinchè possa servire il maggior tempo possibile.

L’uso degli oggetti è personale: qualunque scambio di robe fra compagni ed altri è quindi rigorosamente vietato.

Quando un oggetto abbisogna di essere rinnovato, si riconosce se abbia percorsa l’intera durata prescritta, e in caso negativo, ove il maggiore consumo sia stato causato da incuria o trascuratezza, il soldato è sottoposto all’addebito di una parte proporzionale del valore dell’oggetto.

Cosi pure riconoscendosi mancante qualche oggetto, senza che la mancanza sia giustificata, o quando avvenga di dover riparare robe logorate o danneggiate per colpa o negligenza del soldato, questo, oltre le punizioni disciplinari, che secondo le circostanze potranno essergli inflitte, è tenuto alla rigusione del danno.

I militari, cui vengono fatti addbitamenti per sciupio di robe, sono sottoposti a ritenuta sino alla concorrenza di un quinto dell’assegno giornaliero sino a compiuta estinzione del debito.

Per la conservazione delle armi e bufetterie e delle altre robe che gli vengono date in consegna per il proprio equipaggiamento il soldato ha gli stessi doveri e le stesse responsabilità che per le cose di corredo.

E’ pure suo obbligo di custodire il presente libretto e conservarlo anche quando si trovi in congedo illimitato per poterlo poi presentare in caso di richiamo alle armi e ad ogni richiesta dell’autorità.

I sottufficiali e militari di truppa che in occasione di richiamo per mobilitazione si presenteranno alle armi muniti di calzatura di loro proprietà, in buone condizioni, saranno autorizzati - dietro loro richiesta - a servirsene in sostituzione di quelle regolamentari, conseguendo l’immediato ed integrale rimpborso del prezzo, che verrà stabilito nei limiti di L.10 a L.14 a seconda delle condizioni delle calzature stesse. Queste, per essere accettate, dovranno essere robuste, munite di buona chiodatura, od aventi la suola di spessore tale da potervela solidamente applicare, ed avere la forma che nel complesso non si discosti troppo da quella regolamentare, per modo che il piede vi trovi comodo alloggiamento e siano atte alle marce.

La constatazione dello stato d’uso e l’accettazione in servizio delle calzature di proprietà dei richiamati sarà fatta per cura dell’ufficiale incaritato della vestizione dei richiamati stessi, il quale provvederà anche a farle subito contrassegnare con un bollo e rilascerà all’interessato un buono per il valore stabilito. Tale buono sarà presentato al comandante del reparto, il quale ne effettueràsenz’altro il pagamento.

Anche in occasione di chiamate di uomini di 2° categoria, o di richiami di classi di 1° categoria per istruzioni, sarà concesso ai richiamati di far uso delle proprie calzature per il servizio militare, in sostituzione degli stivaletti regolamentari, sempre quando esse abbiano i requisiti sopraindicati. In tal caso però il rimborso del valore delle calzature anzidette sarà fatta mediante pagamento di una quota, per ogni giornata d’uso, di centesimi dieci per quelle senza gambaletto e centesimi 12 per quelle con gambaletto.

Al termine del servizio militare le calzature continueranno a restare di proprietà dei richiamati.