Leggi ed usi della guerra terrestre - Regolamento (II), L'Aja, 29 luglio 1899

Stati vari

1899 diritto diritto Leggi ed usi della guerra terrestre Intestazione 7 novembre 2020 75% diritto

Regolamento annesso alla Convenzione (II) adottata all'Aja il 29 luglio 1899
1899
Ratifica italiana: R.D.L. 9 dicembre 1900, n. 504 (G.U. n. ... del ...).
Entrata in vigore in Italia: 4 settembre 1900 (?).


Sezione I DEI BELLIGERANTI

CAPITOLO I DELLA QUALITÀ DI BELLIGERANTE

Articolo 1

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscono le seguenti condizioni:

  1. avere alla loro testa una persona responsabile per i propri subordinati;
  2. avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
  3. portare apertamente le armi;
  4. conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.

Nei paesi in cui le milizie o i corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi nella denominazione di esercito.

Articolo 2

La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all'art. 1, sarà considerata come belligerante, se essa rispetta le leggi e i costumi della guerra.

Articolo 3

Le forze armate delle Parti belligeranti possono essere costituite da combattenti e da non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.

CAPITOLO II DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 4

I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, e non degli individui o dei corpi che li hanno catturati. Essi debbono essere trattati con umanità. Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e le carte militari, resta di loro proprietà.

Articolo 5

I prigionieri di guerra possono essere sottoposti all'internamento in una città, fortezza, campo o località qualsiasi, con l'obbligo di non allontanarsene al di là di certi limiti determinati; ma non possono essere rinchiusi, se non per una misura di sicurezza indispensabile.

Articolo 6

Lo Stato può impiegare, come lavoratori, i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni di guerra. I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di amministrazioni pubbliche o di privati, o per proprio conto. I lavori eseguiti per lo Stato sono pagati secondo tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguono gli stessi lavori. Quando i lavori si svolgono per conto di altre amministrazioni pubbliche o di privati, le condizioni sono regolate d'accordo con l'autorità militare. Il salario dei prigionieri di guerra contribuirà a rendere meno dura la loro condizione, ed il surplus sarà loro computato al momento della liberazione; salvo defalcazioni per spese di mantenimento.

Articolo 7

Il Governo in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza di un accordo speciale fra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati, per quanto riguarda l'alimentazione, l'alloggio ed il vestiario, nello stesso modo delle truppe del governo che li avrà catturati.

Articolo 8

I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, regolamenti e ordini in vigore nell'esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Qualsiasi atto di insubordinazione autorizza, nei loro confronti, le misure di rigore necessarie. I prigionieri evasi che fossero ripresi prima di avere potuto raggiungere il proprio esercito o prima di lasciare il territorio occupato dall'esercito che li avrà catturati, sono passibili di punizioni disciplinari. I prigionieri che, dopo essere riusciti ad evadere, sono di nuovo fatti prigionieri, non sono passibili di alcuna pena per la fuga precedente.

Articolo 9

Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato su tale argomento, il suo vero cognome e il suo vero grado e nel caso che egli non rispettasse questa norma, si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Articolo 10

I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se le leggi del loro paese li autorizzano, e, in tal caso, sono obbligati sotto la garanzia del loro onore personale, a rispettare scrupolosamente, sia nei riguardi del proprio governo, sia di quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avranno contratto. In tal caso, il loro Governo è tenuto a non pretendere né accettare da essi alcun servizio che fosse contrario alla parola data.

Articolo 11

Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la libertà sulla parola; il Governo nemico non è obbligato ad accedere alla domanda del prigioniero che richieda la messa in libertà sulla parola.

Articolo 12

Qualsiasi prigioniero di guerra, liberato sulla parola e ripreso mentre porta le armi contro il Governo verso il quale aveva assunto l'impegno d'onore, o contro alleati del Governo stesso, perde il diritto al trattamento di prigioniero di guerra e può essere tradotto davanti ai tribunali.

Articolo 13

Gli individui che seguono un esercito senza farne parte direttamente, quali i corrispondenti di guerra e i giornalisti, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano al nemico e questo ritiene utile trattenerli, hanno il diritto al trattamento di prigionieri di guerra, a condizioni che siano muniti di legittimazione dell'autorità militare dell'esercito che essi accompagnano.

Articolo 14

Fin dall'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, occorrendo, nei paesi neutrali che avranno accolto dei belligeranti sul loro territorio, viene costituito un Ufficio di informazioni sui prigionieri di guerra. Tale ufficio, incaricato di rispondere a tutte le richieste che riguardano i prigionieri, riceve dai diversi servizi competenti tutte le indicazioni necessarie per costruire una scheda individuale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio è tenuto al corrente degli internamenti e delle variazioni, così come delle entrate negli ospedali e dei de-cessi. L'ufficio informazioni è incaricato di raccogliere e centralizzare tutti oggetti di uso personale, valori lettere, ecc. che venissero trovati sul campo di battaglia, o abbandonati dai prigionieri deceduti negli ospedali e ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.

Articolo 15

Le società di soccorso per i prigionieri di guerra regolarmente costituite secondo la legge del rispettivo paese, e avanti per scopo di essere intermediarie nell'azione caritatevole, riceveranno da parte dei belligeranti, per esse e per i propri agenti debitamente accreditati, ogni facilitazione, nei limiti tracciati dalle necessità militari e dalle norme amministrative, per compiere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di dette società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei campi d'internamento e nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati. mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e assumendo l'impegno scritto di sottomettersi a tutte le misure d'ordine e di polizia prescritte da dette autorità.

Articolo 16

Gli Uffici informazioni godono della franchigia di porto. Le lettere, i mandati e altri titoli per inviare denaro, i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o spediti da essi, saranno immuni da qualsiasi tassa postale, sia nei paesi d'origine e di destinazione, sia nei paesi intermediari. I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto di ingresso o altro, nonché delle spese di trasporto sulle ferrovie gestite dallo Stato.

Articolo 17

Gli ufficiali prigionieri potranno ricevere il complemento, se del caso, del soldo che loro è attribuito in tale situazione dai regolamenti del loro paese, a conto di rimborso dal loro Governo.

Articolo 18

La massima libertà è lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione, compresa l'assistenza ai riti del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Articolo 19

I testamenti dei prigionieri di guerra sono ricevuti o redatti nelle stesse condizioni che per i militari dell'esercito nazionale. Sarà seguito lo stesso criterio per quanto si riferisce ai documenti relativi alla constatazione dei decessi, nonché per l'inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e del loro rango.

Articolo 20

Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra dovrà effettuarsi nel più breve tempo possibile.

CAPITOLO III DEI MALATI E DEI FERITI

Articolo 21

Gli obblighi dei belligeranti relativi al servizio dei malati e dei feriti sono regolati dalla Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, fatte salve le modifiche di cui tale Convenzione potrà essere oggetto.

Sezione II DELLE OSTILITÀ

CAPITOLO I DEI MEZZI PER NUOCERE AL NEMICO, DEGLI ASSEDI E DEI BOMBARDAMENTI

Articolo 22

I belligeranti non hanno un diritto illimitato nei riguardi della scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

Articolo 23

Oltre ai divieti stabiliti da convenzioni speciali, è segnatamente proibito:
a) impiegare veleno o armi avvelenate;
b) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
c) uccidere o ferire un nemico che, avendo de-posto le armi o non avendo più mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione;
d) dichiarare che non si darà quartiere;
e) impiegare armi, proiettili o materie atte a causare mali superflui;
f) usare indebitamente la bandiera di parlamentare, la bandiera nazionale o le insegne militari e l'uniforme del nemico, nonché i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;
g) distruggere o sequestrare proprietà nemiche, tranne il caso in cui tali distruzioni o tali sequestri siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra.

Articolo 24

Gli stratagemmi di guerra e l'impiego dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno, sono considerati come leciti.

Articolo 25

É vietato attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni, o edifici che non siano difesi.

Articolo 26

Il comandante delle truppe attaccanti, prima di dare inizio al bombardamento e tranne il caso di attacco di viva forza, dovrà fare tutto ciò che dipende da lui avvertirne le autorità.

Articolo 27

Negli assedi e bombardamenti, debbono essere adottate tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di raccolta di malati e feriti a condizione che essi non siano utilizzati nel campo per scopi militari. É dovere degli assediati di indicare tali edifici o luoghi di raccolta mediante speciali appositi segni visibili, che saranno notificati anticipatamente all'assediante.

Articolo 28

É vietato sottoporre al saccheggio una città o località, anche se presa d'assalto.

CAPITOLO II DELLE SPIE

Articolo 29

Può essere considerata come spia soltanto la persona che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o cerca di raccogliere informazioni nella zona delle operazioni di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle alla Parte avversaria. Pertanto, i militari non travestiti che siano penetrati nella zona d'operazioni dell'esercito nemico allo scopo di raccogliere informazioni, non sono considerati come spie. Non sono del pari considerati come spie: i militari e i non militari che, assolvendo apertamente il loro compito, sono incaricati di trasmettere dispacci destinati, sia al proprio esercito, sia a quello nemico. A tale categoria appartengono anche gli individui inviati in pallone per trasmettere di-spacci e, in genere, per assicurare le comunicazioni tra le diverse parti di un esercito o di un territorio.

Articolo 30

La spia presa sul fatto non potrà essere punita senza un previo giudizio.

Articolo 31

La spia che, avendo raggiunto l'esercito al quale appartiene, è più tardi catturata dal nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per gli atti di spionaggio precedenti.

CAPITOLO III DEI PARLAMENTARI

Articolo 32

É considerato come parlamentare l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti a entrare in trattative con l'altro, e che si presenta con la bandiera bianca. Esso ha diritto all'inviolabilità, e con lui il trombettiere, cornetta o tamburino, il portabandiera e l'interprete che dovessero accompagnarlo.

Articolo 33

Il comandante al quale il parlamentare è inviato non è obbligato a riceverlo in ogni circostanza. Egli può adottare tutte le misure necessarie ad impedire al parlamentare di approfittare della propria missione per assumere informazioni. Ha diritto, in caso di abuso, di trattenere temporaneamente il parlamentare.

Articolo 34

Il parlamentare perde il diritto all'inviolabilità se è provato, in modo positivo e irrefutabile, che ha approfittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

CAPITOLO IV DELLE CAPITOLAZIONI

Articolo 35

Le capitolazioni stabilite fra le Parti contraenti debbono tener conto delle regole dell'onore militare. Una volta fissate, esse debbono essere scrupolosamente osservate dalle due Parti.

CAPITOLO V DELL'ARMISTIZIO

Articolo 36

L'armistizio sospende le operazioni belliche mediante un mutuo accordo delle Parti belligeranti. Se la durata non è determinata, le Parti belligeranti possono riprendere le operazioni in qualsiasi momento, purché, tuttavia, il nemico sia avvertito in tempo convenuto, conforme-mente alle condizioni dell'armistizio.

Articolo 37

L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende dovunque le operazioni belli-che degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto fra determinate frazioni degli eserciti belligeranti e in un raggio determinato.

Articolo 38

L'armistizio deve essere notificato ufficialmente e in un tempo utile alle autorità competenti e alle truppe. Le ostilità sono sospese immedia-tamente dopo la notifica, oppure al termine fissato.

Articolo 39

Dipende dalle Parti contraenti fissare, nelle clausole dell'armistizio, quali rapporti potrebbero aver luogo, sul teatro della guerra, con le popolazioni ed anche tra di loro.

Articolo 40

Ogni violazione grave dell'armistizio commessa da una delle Parti, dà all'altra il diritto di denunziarlo ed anche, in caso d'urgenza, di riprendere immediatamente le ostilità.

Articolo 41

La violazione delle clausole dell'armistizio commessa da privati che agiscono di propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la pu-nizione dei colpevoli e, se dal caso, a una indennità per le perdite subite.

Sezione III DELL'AUTORITÀ MILITARE SUL TERRITORIO DELLO STATO NEMICO

Articolo 42

Un territorio è considerato come occupato quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. L'occupazione non si estende che ai territori nei quali tale autorità è stabilita ed è in grado di esercitarsi.

Articolo 43

Quando l'autorità del potere legale sia passata, di fatto, nelle mani dell'occupante, questo prenderà tutte le misure che dipendono da lui allo scopo di ristabilire e di assicurare, per quanto possibile, l'ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in vigore nel paese.

Articolo 44

É vietato di costringere la popolazione di un territorio occupato a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio paese.

Articolo 45

É vietato di costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

Articolo 46

L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, del pari che le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti, debbono essere rispettati. La proprietà privata non può essere confiscata.

Articolo 47

Il saccheggio è formalmente vietato.

Articolo 48

Se nel territorio occupato l'occupante preleva imposte, diritti e pedaggi stabiliti a profitto del-lo Stato, lo farà, per quanto possibile in base alle regole di assetto e di ripartizione in vigore, e ne deriverà per lui l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio occupato nella misura in cui era tenuto il Governo legale.

Articolo 49

Se, indipendentemente dalle imposte indicate nell'articolo precedente, l'occupante preleva nel territorio occupato altre contribuzioni in denaro, ciò non potrà avvenire se non per bisogni dell'esercito o dell'amministrazione di tale territorio.

Articolo 50

Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere decretata contro le popolazioni per i fatti individuali di cui esse non potrebbero es-sere considerate come solidalmente responsabili.

Articolo 51

Nessuna contribuzione sarà percepita se non in virtù di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un generale comandante in capo. Per quanto possibile, non si procederà ad un ta-le esazione se non in base alle regole dell'assetto e della ripartizione delle imposte in vigore. Per ciascuna contribuzione una ricevuta dovrà essere rilasciata ai contribuenti.

Articolo 52

Potranno essere richiesti ai comuni o agli abitanti requisizioni in natura e servizi soltanto per i bisogni dell'esercito di occupazione. Esse dovranno essere proporzionate alle risorse del paese e di natura tale da non comportare per le popolazioni l'obbligo di partecipare alle operazioni belliche contro la propria patria. Tali requisizioni e tali servizi non saranno richiesti se non con l'autorizzazioni del comandante della località occupata. Le prestazioni in natura saranno, per quanto possibile, pagate in contanti; altrimenti, esse saranno comprovate da ricevute.

Articolo 53

L'esercito che occupa un territorio non potrà appropriarsi che del numerario, dei fondi e dei valori esigibili appartenenti in proprio allo Stato, dei depositi di armi, dei mezzi di trasporto, magazzini e approvvigionamenti e, in genere, di qualsiasi proprietà mobiliare dello Stato che sia di natura da servire alle operazioni belliche. Il materiale ferroviario, i telegrafi terrestri, i telefoni, i battelli a vapore e altro tipo di naviglio, al di fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, come anche depositi di armi ed, in generale, qualunque tipo di munizioni da guerra, anche se appartenenti a società o a persone private, sono ugualmente mezzi di natura tale da poter servire alle operazioni di guerra; ma dovranno essere restituite e gli indennizzi saranno regolati all'atto della pace.

Articolo 54

Il materiale ferroviario proveniente da stati neutrali, sia in caso in cui appartenga allo Stato o a delle società o persone private, sarà restituito il più presto possibile.

Articolo 55

Lo stato occupante si considererà come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste e aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e situate nel paese occupato. Esso dovrà salvaguardare il capitale di tali proprietà e amministrarlo conformemente alle regole dell'usufrutto.

Articolo 56

I beni dei comuni, quelli degli stabilimenti consacrati ai culti, alla beneficenza e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati alla stregua della proprietà privata. Qualsiasi appropriazione, distruzione o degradazione volontaria di simili stabilimenti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è vietata e deve essere perseguita.

Sezione IV DEI BELLIGERANTI INTERNATI E DEI FERITI CURATI PRESSO GLI STATI NEUTRALI

Articolo 57

Lo stato neutrale che riceve sul proprio territorio truppe appartenenti agli eserciti belligeranti, le internerà, per quanto possibile, lontano dal teatro della guerra. Potrà custodirli in campi, ed anche rinchiuderli in fortezze o in altri luoghi appropriati a tale scopo. Deciderà se gli ufficiali possono essere lasciati liberi impegnandosi sulla parola a non lasciare il territorio neutrale senza autorizzazione.

Articolo 58

In mancanza di una convenzione speciale, lo Stato neutrale fornirà agli internati i viveri, il vestiario e i soccorsi richiesti dall'umanità. Le spese sostenute per l'internamento saranno rimborsate alla conclusione della pace.

Articolo 59

Lo Stato neutrale potrà autorizzare il passaggio sul proprio territorio di feriti o malati appartenenti agli eserciti belligeranti, con riserva che i treni che li porteranno non trasportino né personale né materiale bellico. In tal caso lo stato è tenuto a prendere le misure di sicurezza e di controllo necessarie allo scopo. I feriti o malati condotti in tali condizioni sul territorio neutrale da uno dei belligeranti, e che appartenessero alla Parte avversaria, dovranno essere tenuti sotto custodia dallo Stato neutrale, in modo che essi non possano di nuovo prendere parte alle operazioni di guerra. Lo Stato neutrale avrà gli stessi doveri per quanto riguarda i feriti o malati dell'altro esercito che gli venissero affidati.

Articolo 60

Ai malati e ai feriti internati in un territorio neutrale si applica la Convenzione di Ginevra.