Legge provinciale (Bolzano) 19 settembre 2008, n. 7 - Disciplina dell'agriturismo

Provincia autonoma di Bolzano

2008 diritto diritto Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 Intestazione 3 giugno 2013 25% Da definire

Disciplina dell'agriturismo

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello Stato, sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di agevolare la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali nonché di promuovere la cultura rurale e una corretta educazione alimentare.

Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)

(1) Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di seguito denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

(2) Allo svolgimento dell'attività agrituristica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

(3) Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi; b) somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank"), su malghe in esercizio ("Almschank"), nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente oppure in forma di party-service; c) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonché attività di assistenza a persone, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. (4) Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono incompatibili tra di loro.

(5) Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito provinciale, ivi incluse cooperative di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

(6) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 , ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3 (Connessione con l'attività agricola)

(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole.

(2) La prevalenza dell'attività agricola è determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all'esercizio di tale attività, che deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.

(3) L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.

Art. 4 (Locali)

(1) Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell'impresa agricola e negli edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell'azienda agricola. L'attività agrituristica "ospitalità su malghe" può essere svolta solo dagli imprenditori agricoli che all'entrata in vigore della presente legge sono già iscritti all'elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attività.

(2) I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

(3) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

(4) Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in forma di party- service deve essere garantita la presenza di locali idonei alla preparazione di pasti e bevande. I locali destinati a tale attività devono rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla lavorazione e preparazione di prodotti agricoli.

Art. 5 (Ospitalità)

(1) L'attività di ospitalità in alloggi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 , e successive modifiche. L'attività può essere svolta nell'ambito del volume abitativo ammissibile ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche.

(2) L'attività di ospitalità può comprendere la somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate ai sensi del comma 1. In tali casi l'attività di somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate non rappresenta un'attività agrituristica a sè stante; i pasti somministrati devono però, fatta eccezione per pane e pasticceria, essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate. La percentuale indicata si riferisce al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.

Art. 6 (Ristorazione)

(1) I pasti e le bevande somministrati devono essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. I prodotti propri devono rappresentare almeno il 30 per cento dei prodotti complessivamente impiegati; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le percentuali indicate si riferiscono al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.

(2) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne anche presso cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(3) Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Provincia, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere data comunicazione al comune in cui viene svolta l'attività, il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga alle percentuali di cui al comma 1.

(4) L'attività di somministrazione di pasti e bevande nell'ambito della gestione di ristori di campagna può essere esercitata esclusivamente nelle zone vitivinicole delimitate dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Per tale attività l'imprenditore agricolo deve anche produrre ed impiegare vino da uva propria. La parte rimanente del vino somministrato deve essere della zona. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici. La durata massima dell'attività non può superare 180 giorni all'anno.

(5) L'attività di somministrazione di pasti e bevande in malga può essere esercitata tutto l'anno a condizione che anche nel periodo invernale essa sia svolta nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1. Se la malga è gestita direttamente da comunità agrarie, interessenze o organizzazioni simili, i prodotti dei soci sono considerati prodotti propri ai fini del comma 1. I locali adibiti a tale attività devono rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi.

(6) Per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank") o su malghe in esercizio ("Almschank") la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare le 30 unità. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici.

(7) La Giunta provinciale determina con riguardo all'attività di ristorazione in forma di party-service i pasti e le bevande che possono essere somministrati.

Art. 7 (Ricreazione e cultura)

(1) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), possono svolgersi autonomamente solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.

(2) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), per le quali tale connessione non si realizza, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 8 (Comunicazione di inizio attività)

(1) L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune in cui viene esercitata l'attività agrituristica. La comunicazione deve contenere:

a) la dichiarazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 1; b) la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere; c) l'indicazione degli edifici e delle aree da adibirsi all'attività; d) la specificazione della capacità ricettiva; e) l'indicazione dei periodi di esercizio; f) indicazioni circa l'apporto di prodotti propri e di aziende agricole della zona, se richieste. (2) Alla comunicazione vanno allegati:

a)

idonea documentazione dalla quale emerga l'ubicazione e le dimensioni dell'azienda agricola;

b)

la documentazione comprovante un'ade-guata formazione professionale, posseduta dall'imprenditore o da un familiare che partecipa attivamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

(3) Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro 60 giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

(4) Il comune rilascia l'attestazione di iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche qualora, in seguito agli accertamenti eseguiti, non riscontri carenze o irregolarità oppure, se riscontrate, non appena le stesse siano state rimosse.

(5) Contro il provvedimento di diniego di iscrizione nel registro comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(6) L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a)

nell'ultimo triennio hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti da leggi speciali;

b)

sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. (7) Ai fini del monitoraggio del settore agrituristico provinciale e ai fini promozionali, anche da parte di enti ed associazioni autorizzate del settore agricolo, i comuni sono tenuti ad immettere i dati relativi agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco comunale di cui al comma 4, nell'Archivio unico provinciale esercizi ricettivi (ASTUR).

Art. 9 (Comunicazione di variazioni)

(1) Il titolare dell'attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dell'attività, confermando sotto propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 10 (Periodi di apertura e tariffe)

(1) L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'impren-ditore agricolo. Ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza una preventiva comunicazione al comune, sospendere l'attività per un periodo massimo di un mese.

(2) I soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano annualmente una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 .

Art. 11 (Formazione professionale)

(1) La Giunta provinciale determina le tipologie di formazione professionale e i rispettivi certificati richiesti ai fini della comunicazione dell'inizio attività di cui all'articolo 8.

Art. 12 (Denominazione "agriturismo")

(1) L'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività ai sensi della presente legge.

Art. 13 (Classificazione)

(1) Le aziende agricole che offrono ospitalità ai sensi della presente legge vengono classificate secondo la disciplina vigente in materia di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

Art. 14 (Misure a favore dell'agriturismo)

(1) Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 2.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a enti e associazioni del settore agricolo contributi fino al 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili, per la realizzazione di studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative relative all'agriturismo.

Art. 15 (Vigilanza e sanzioni amministrative)

(1) L'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge spetta al comune territorialmente competente.

(2) Se l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 viene intrapreso senza la preventiva denuncia, è disposto il divieto di prosecu-zione dell'attività. Inoltre è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.

(3) L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00.

(4) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00. È altresì disposto il divieto di prosecuzione dell'attività fino a quando l'interessato non abbia provveduto a conformare l'attività alla normativa vigente.

(5) Per l'attività di ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 , e successive modifiche.

(6) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa, che introita le somme riscosse.

Art. 16 (Norme transitorie)

(1) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni più restrittive previste dalla legge stessa.

(2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge non devono comprovare l'adeguata formazione professionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

(3) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti per l'attività "ospitalità su malghe" possono continuare ad esercitarla in deroga a quanto stabilito al comma 1.

(4) I gestori di ristori di campagna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39 , e successive modifiche, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 17 (Abrogazioni e disposizione finanziaria)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)

la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57 , e successive modifiche;

b)

la legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39 , e successive modifiche. (2) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 13205 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge abrogata dal comma 1, lettera a).

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.